Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-07-2011, n. 15115 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, B.S., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 05-12-2008, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento in punto determinazione delle spese processuali.

Resiste con controricorso il Ministero.
Motivi della decisione

In ordine alle spese del giudizio di merito, il ricorrente ne lamenta la parziale compensazione: dal contesto motivazionale, emerge, seppur per implicito, il richiamo ai limiti di accoglimento della domanda (al riguardo, Cass. N. 1101 del 2010).

Nelle conclusioni il ricorrente lamenta insufficiente liquidazione delle spese, senza che tale apodittica affermazione sia supportata da uno specifico motivo. Va conclusivamente rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 600,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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