Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-03-2011) 14-04-2011, n. 15186

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

edendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’8 maggio 2008, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, all’esito di giudizio abbreviato, aveva assolto P.G. dal reato di calunnia, perchè il fatto non sussiste.

Il P. era accusato di avere, con una denuncia di smarrimento di un assegno bancario, accusato falsamente, sapendolo innocente, C.P.A., al quale aveva consegnato il predetto assegno, di appropriazione indebita di cose smarrite.

La Corte di appello rilevava che non era configurabile il reato di calunnia, in considerazione della mancata proposizione della querela per il reato falsamente attribuito al C.P..

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, con il quale denuncia la erronea applicazione dell’art. 368 c.p., in quanto, secondo il maggioritario orientamento di legittimità, il delitto di calunnia verrebbe integrato anche dalla falsa denuncia di smarrimento di titoli di credito, in quanto obbliga l’autorità giudiziaria ad indagare sui possibili reati anche perseguibili d’ufficio, come furto e ricettazione, commessi dal loro detentore.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Questa Suprema Corte ha più volte affermato che integra gli estremi del reato di calunnia la falsa denuncia di smarrimento di un assegno già negoziato, atteso che l’agente accusa implicitamente il portatore del titolo di essersene impossessato fraudolentemente, e quindi anche dei reati di furto o di ricettazione, perseguibili d’ufficio, per l’accertamento dei quali la denuncia determina la possibilità dell’inizio di un procedimento penale (da ultimo, tra le tante, Sez. 6, n. 35923 del 19/06/2009, dep. 16/09/2009, Raspaolo, Rv. 245194; Sez. 6, n. 7490 del 07/01/2009, dep. 20/02/2009, Padula, Rv. 242693; Sez. 6, n. 41960 del 07/06/2004, dep. 27/10/2004, Modugno, Rv. 230210, nella quale si è altresì precisato che, non essendo la calunnia limitata all’incolpazione di un reato specifico, non è configurabile un difetto di correlazione tra imputazione contestata con riferimento alla calunnia per un reato punibile a querela non proposta e la sentenza pronunciata per reato concorrente perchè, potendo sussistere una vasta gamma di reati concorrenti alcuni dei quali procedibili d’ufficio, l’imputato ha avuto comunque la possibilità di svolgere adeguata difesa anche in relazione al fatto diversamente qualificato).

Alla luce di tali considerazioni, la sentenza deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio nel quale la Corte di appello si atterrà ai suddetti principi di diritto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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