Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-07-2011, n. 15113 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, D.F.C., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 29-12-2008, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus. Si costituisce, ma non svolge attività difensiva il Ministero.
Motivi della decisione

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro. 5.400,00; procedimento presupposto davanti al TAR: Luglio 2000 – pendente alla data del deposito del ricorso, febbraio 2008; durata ragionevole 3 anni).

I motivi relativi alle questioni sopraindicate vanno rigettati.

Nelle conclusioni il ricorrente chiede una diversa liquidazione delle spese, senza che tale apodittica richiesta sia supportata da uno specifico motivo.

Va conclusivamente rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva il Ministero.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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