T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 12-04-2011, n. 350 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In virtù del decreto di occupazione di urgenza n. 2 del 26.4.1982, il Comune di Allai aveva preso possesso, in data 27.5.1982, della superficie di mq 11.072 del mappale 159 e della superficie di mq 171 del mappale 572, tutti del foglio 7, per la realizzazione del campo comunale di calcio, sulla base della dichiarazione di pubblica utilità derivante dalla deliberazione, del Consiglio Comunale di Allai n. 5 del 28.1.1982, di approvazione del progetto.

Tali provvedimenti erano stati impugnati dagli originari ricorrenti nanti il TAR Sardegna.

Si afferma in ricorso che nel corso del giudizio è stata completamente realizzata l’opera, e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Sarda n. 5/53 del 18 giugno 1987 è stata pronunciata la definitiva espropriazione del mappale 159/parte per mq 10.469 e del mappale 572/parte per mq 122.

Con la sentenza n. 1522 del 10.9.1994 il TAR ha annullato il decreto di occupazione e la delibera di approvazione del progetto, precisando in motivazione che l’annullamento ha effetti caducanti sul successivo decreto di espropriazione.

I ricorrenti, dopo aver precisato che le aree occupate sono ancora nel possesso del Comune, chiedono la restituzione di esse o, in via subordinata, l’integrale risarcimento dei danni, "limitatamente alle quote loro spettanti di comproprietà e di usufrutto".

Il Comune di Allai eccepito l’inammissibilità del ricorso chiedendone il rigetto siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame si chiede la restituzione delle aree occupate dal Comune di Allai per la realizzazione del campo di calcio comunale ed in via subordinata il risarcimento per equivalente ed il risarcimento di tutti i danni connessi all’illegittima occupazione.

Le aree sono state utilizzate dal Comune per la realizzazione dell’opera pubblica in virtù della dichiarazione di pubblica utilità scaturente dall’approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale con delibera n. 5 del 28.1.1982. L’occupazione delle aree é avvenuta in virtù del decreto del Sindaco in data 26.4.1982.

Detti provvedimenti sono stati annullati dal Tribunale con la sentenza n. 1522 del 10.9.1994, nella quale è stato anche precisato che il disposto annullamento ha effetti caducanti sul successivo decreto di espropriazione.

Gli originari ricorrenti signor P.S. e signora S.G. – che agivano in qualità rispettivamente di comproprietario per la quota ideale della metà e di usufruttuaria della quota ideale di un terzo delle aree occupate dal Comune – sono deceduti in corso di causa.

Si sono quindi costituiti in qualità di eredi di essi, i figli del primo, signori P.A., P.C. e P.V., nonché il signor P.C., nella sola qualità di coerede della signora S.G. e non anche nella qualità di comproprietario dell’altra metà delle aree.

Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del Comune sono state decise dalla Sezione con la sentenza n. 303 del 16.3.2010 con le seguenti argomentazioni che si riportano testualmente:

"Con la prima si eccepisce il difetto di giurisdizione del Tar adito.

L’eccezione è infondata.

A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 204/04 e n. 191 del 2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia urbanistica ed edilizia ex art. 34 d.lg. n. 80 del 1998, le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da provvedimenti che, benché annullati per illegittimità od illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla Pubblica amministrazione (Consiglio Stato, sez. IV, 08 giugno 2009, n. 3509).

La difesa del Comune ha poi eccepito la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del signor P.C., con riferimento alla comproprietà della quota ideale della metà delle aree occupate (per l’altra metà aveva agito in giudizio il solo P.S.), essendosi egli costituito in giudizio con riferimento ai soli diritti risarcitori derivantigli per successione dal defunto genitore S.G..

Anche la difesa dei ricorrenti chiede che il Tribunale ordini l’integrazione del contradditorio nei confronti del signor P.C..

Le richieste non possono essere accolte.

Ritiene il Collegio che la causa possa essere decisa anche senza la presenza in giudizio del signor P.C..

Come emerge dalle proprie memorie, il Comune si oppone alla restituzione dell’area in quanto sulla stessa è stata oramai realizzata l’opera pubblica. Da ciò consegue che, ai sensi dell’articolo 43 del DPR 8 giugno 2001 n. 327, gli interessati possono ottenere soltanto il risarcimento dei danni."

Nella sentenza era stato poi precisato che "L’occupazione senza titolo di un terreno di un privato rappresenta un illecito permanente, da cui non può, quindi, conseguire il passaggio della proprietà in capo all’Ente Pubblico e conseguentemente non può decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno."

Nella sentenza si è inoltre affermato che, non potendo essere restituito il terreno ai ricorrenti, la richiesta di integrazione del contraddittorio non poteva essere accolta in quanto "non sussiste alcun ostacolo a limitare il risarcimento dei danni con riferimento alle sole parti costituite. Se il signor P.C., già presente in giudizio con riferimento ai diritti risarcitori prima indicati, non ritiene di chiedere anche l’ulteriore domanda risarcitoria, non fa altro che esercitare una propria facoltà."

E’ stata invece accolta la domanda di assegnazione di un termine per la chiamata in garanzia della Regione Autonoma della Sardegna, stante la mancata opposizione da parte della difesa dei ricorrenti.

La causa era stata quindi fissata per l’udienza del 6 ottobre 2010, e successivamente rinviata, su concorde richiesta della parti, all’udienza del 16.2.2011.

La difesa della Regione Autonoma della Sardegna, costituitasi in giudizio con atto depositato il 24.9.2010, ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere dai ricorrenti e della domanda di manleva proposta dal Comune di Allai.

Le eccezioni non possono essere accolte.

Al riguardo la Sezione nella sentenza n. 303/10 ha avuto modo di affermare che "L’occupazione senza titolo di un terreno di un privato rappresenta un illecito permanente, da cui non può, quindi, conseguire il passaggio della proprietà in capo all’Ente Pubblico e conseguentemente non può decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno."

La difesa della Regione afferma che con l’annullamento dell’articolo 43 del DPR 327/2001da parte della Corte costituzionale, sentenza 293/2010, deve ritenersi applicabile il principio dell’occupazione acquisitiva, dal quale deriva che il termine prescrizionale decorre dal momento della irreversibile trasformazione del fondo.

L’osservazione non può essere condivisa in quanto il principio non è conforme ai principi della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, come osservato dalla Sezione con la citata sentenza n. 303/2010.

Per le stesse ragioni deve essere respinta l’identica eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del Comune.

Da respingere è anche l’eccezione di prescrizione della domanda di manleva, sia perché il diritto al risarcimento del danno dei ricorrenti non è prescritto e sia perché la domanda in questione era stata proposta dal Comune nel primo atto difensivo, depositato il 28 marzo 2000.

La difesa dei ricorrenti insiste, all’odierna udienza di discussione, sulla richiesta avanzata con la memoria conclusionale depositata il 26.1.2011 di ammissione di una Consulenza tecnica di ufficio per accertare il valore di mercato delle aree occupate dal Comune, al termine di ciascun anno di occupazione.

I difensori delle altre parti in causa, non si sono opposti alla richiesta, sicché la stessa può essere accolta.

Il Collegio dispone, pertanto, consulenza tecnica di ufficio – mezzo istruttorio espressamente previsto dall’articolo 67 del codice di procedura amministrativa- al fine dell’accertamento del valore venale del terreno occupato dal Comune e del danno procurato dallo stesso Comune con l’occupazione del terreno dei ricorrenti.

Il Collegio ritiene di nominare Consulente Tecnico d’Ufficio, l’ing. Roberto De Vendictis con studio in Cagliari via Lanusei n. 27,

il quale dovrà, previa prestazione del giuramento di fronte al giudice istruttore delegato, rispondere ai seguenti quesiti, proposti dai ricorrenti e ritenuti utili dal Collegio ai fini della risoluzione della controversia, accertando in particolare:

1) l’esatta identificazione catastale e la superficie delle aree di proprietà dei ricorrenti occupate dal Comune di Allai il 27 maggio 1982 per la realizzazione del campo di calcio comunale di cui al progetto approvato con delibera del Consiglio Comunale di Allai n° 5 del 28 gennaio 1982,nonché la data di ultimazione dei lavori di realizzazione di tale campo di calcio;

2) quale fosse la destinazione urbanistica delle aree in questione precedentemente all’approvazione del progetto dell’opera pubblica;

3) quale sia il valore di mercato delle stesse aree – tenendo conto della loro destinazione urbanistica prima del vincolo espropriativo e della situazione dei luoghi (vicinanza del terreno all’abitato del Comune e presenza o vicinanza delle opere di urbanizzazione primaria) – da determinare al momento del deposito della relazione del CTU ed all’epoca dell’occupazione di urgenza (27.5.1982), nonché al termine di ciascun anno di occupazione del terreno;

4) quale sia il valore annuale di utilizzo delle aree a fini agricoli, nell’ipotesi in cui le aree occupate non avessero formale destinazione edificabile in base allo strumento urbanistico vigente prima dell’imposizione del vincolo espropriativo, da quantificare in base alla coltura praticata al momento dell’immissione in possesso (come risultante dallo stato di consistenza redatto all’atto dell’immissione in possesso da parte Comune).

Il Comune di Allai dovrà mettere a disposizione del Consulente tutta la documentazione che verrà richiesta dallo stesso ai fine dell’adempimento dell’incarico (strumenti urbanistici che si sono susseguiti negli anni, atti posti in essere ai fini dell’occupazione e dell’espropriazione dell’area, progetto dell’opera pubblica, dichiarazione di fine lavori dell’impresa esecutrice dell’appalto, certificato di collaudo…).

La predetta consulenza tecnica, da effettuarsi senza la presenza del Giudice, dovrà riportare distintamente i risultati e le conclusioni finali in una relazione scritta con allegati i documenti ritenuti necessari (es. strumento urbanistico, planimetrie e fotografie dei luoghi) all’accertamento sopra disposto.

La relazione di stima, con allegata cartografia dell’area interessata dall’opera pubblica, dovrà essere predisposta nel rispetto della procedura dettata dall’articolo 67 del cod. proc. amm. ed in particolare:

a) entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data del giuramento, da prestare con le modalità di cui art. 193 C.p.c., che avverrà in data 11 marzo 2011, il consulente tecnico d’ufficio curerà la trasmissione di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

b) entro il termine di giorni 30 (trenta) della ricezione dello schema di relazione, i consulenti tecnici di parte dovranno far pervenire al consulente tecnico d’ufficio le loro eventuali osservazioni e conclusioni;

c) entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle osservazioni, o dalla scadenza del termine di cui al punto precedente, il CTU dovrà procedere al deposito in segreteria della relazione finale, nella quale dovrà altresì dar conto delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte, prendendo specificamente posizione su di esse.

Le parti possono comunicare, in occasione del giuramento del CTU, la nomina di propri consulenti. La nomina può, comunque, intervenire sino al momento dell’inizio delle operazioni della c.t.u., alle quali gli stessi consulenti tecnici di parte e i difensori possono intervenire ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 comma 3° del cod. proc. amm.; a tale ultimo riguardo il Consulente d’Ufficio dovrà dare comunicazione, a mezzo fax da inviare al domicilio eletto dei procuratori delle parti almeno 7 (sette) giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali, del giorno e dell’ora del sopralluogo per l’inizio delle operazioni in discorso.

Il Collegio, tenuto conto che le domande avanzate in ricorso conseguono al fatto illecito posto in essere dal Comune e dell’obiettiva necessità della consulenza tecnica d’ufficio, pone provvisoriamente a carico del Comune l’acconto sulle spese della consulenza, e rimanda alla sentenza finale la decisione sulle spese del giudizio, comprese quelle sulla Consulenza tecnica.

Il Comune dovrà di conseguenza versare al Consulente d’Ufficio euro 1500,00 (millecinquecento) a titolo di acconto, entro quindici giorni dalla prestazione del giuramento. Il mancato versamento dell’acconto costituisce valido motivo per il Consulente di rifiutare l’inizio dell’attività peritale. Ove la Consulenza Tecnica non venga eseguita a causa del mancato versamento dell’acconto, la controversia verrà definita alla luce della documentazione che verrà presentata dai ricorrenti per la dimostrazione dei danni subiti, ed alla luce del comportamento processuale delle parti ai sensi dell’art. 116 del c.p.c..

Manda alla Segreteria di comunicare immediatamente la presente sentenza alle parti, presso i rispettivi difensori costituiti, nonché al C.T.U. nominato.

Nel frattempo resta sospesa ogni ulteriore decisione di rito, nel merito e sulle spese.

Fissa la prossima udienza pubblica per il 23.11.2011.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

così statuisce in ordine al ricorso in epigrafe:

1) respinge le eccezioni di prescrizione, sollevate dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune;

2) nomina giudice delegato per l’assunzione dei mezzi di prova il consigliere Francesco Scano;

3) dispone consulenza tecnica d’ufficio nominando consulente tecnico l’ing. Roberto Devendictis, il quale dovrà prestare giuramento, alle ore 10,00 del giorno 14 aprile 2011, dinanzi al Consigliere Francesco Scano.

4) assegna, per l’espletamento della consulenza, i termini indicati in motivazione, con la precisazione che il termine di giorni 90 (novanta), per la predisposizione dello schema di relazione, decorre dalla data di prestazione del giuramento del Consulente tecnico, oppure dalla data, ove successiva, di pagamento dell’acconto di cui al successivo punto 6;

5) autorizza le parti costituite a nominare un proprio consulente, sino alla data di inizio delle operazioni peritali, con dichiarazione ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm., da depositare presso la Segreteria di questa Sezione;

6) dispone che il Comune di Allai corrisponda direttamente al consulente tecnico, prima dell’inizio delle operazioni peritali, a titolo di anticipazione, la somma di Euro 1500,00 (millecinquecento), mentre il compenso definitivo sarà liquidato al completamento delle predette operazioni, a seguito di redazione di parcella da allegare alla relazione di consulenza tecnica, con la sentenza che definisce il giudizio.

7) manda alla Segreteria giurisdizionale della Sezione di notificare, ai sensi del comma 1 dell’art. 67 cod. proc. amm., copia della presente sentenza al C.T.U., invitandolo a presentarsi nella Segreteria della Sezione alla suindicata data, per prestare il giuramento;

8) rinvia, per l’ulteriore trattazione del ricorso, alla udienza pubblica del 23 novembre 2011 ora di regolamento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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