Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-07-2011, n. 15111 Vendita forzata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto 10 ottobre 2005, il Tribunale di Roma respinse il reclamo proposto da AP Immobiliare s.r.l. e ESSECI s.n.c., aggiudicatarie di un immobile della fallita Immobiliare Adriatica s.r.l. all’esito di pubblico incanto svoltosi in data 15 dicembre 2004, contro il provvedimento 23 maggio 2005 del giudice delegato al fallimento, che aveva dichiarato la nullità della gara perchè l’ordinanza di vendita aveva posto a carico dell’aggiudicatario la produzione della documentazione concernente la regolarità urbanistica del bene messo in vendita, mancante in atti, e perchè non era stata eseguita la pubblicità obbligatoria nell’albo del tribunale.

Il tribunale osservò che nell’ordinanza di fissazione della nuova gara mancavano gli elementi prescritti dall’art. 576 c.p.c., e che di essa non era stata eseguita la pubblicità legale.

Per la cassazione di questo decreto, non notificato, ricorrono le due società aggiudicatarie con atto notificato il 5 dicembre 2005 per un unico motivo.

Il fallimento non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Con il ricorso si denuncia la violazione dell’art. 156 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 575 c.p.c.. Si deduce che l’asta era stata debitamente pubblicizzata, anche con l’affissione in tribunale, in occasione della prima vendita, e che la mancata pubblicazione presso la cancelleria del tribunale dovrebbe ritenersi sanata dalla pubblicazione su quotidiani a diffusione locale e nazionale laddove – come nella specie – il bene posto in vendita non si trovi nella stessa circoscrizione del tribunale, e alla gara partecipino più soggetti interessati, ciò che varrebbe a sanare la mancanza di tutti gli altri requisiti di cui all’art. 576 c.p.c..

Il motivo è inammissibile nella parte in cui – per quel che può rilevare – assume in premessa la circostanza, non risultante nè dal decreto nè dall’esposizione del fatto contenuta nel ricorso, che prima della vendita seguita da aggiudicazione vi sarebbe stata altra vendita, debitamente pubblicizzata.

Esso è poi infondato con riferimento alla questione di diritto prospettata. Sul punto questa corte ha già avuto occasione di pronunciarsi, affermando la nullità dell’aggiudicazione (e del conseguente decreto di trasferimento), allorquando l’udienza di vendita (che nella fattispecie giudicata era stata rifissata dopo un rinvio disposto d’ufficio) non sia stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità (da ultimo, Cass. 9 giugno 2010 n. 13824).

In conclusione il ricorso deve essere respinto. In mancanza di difese svolte dal fallimento non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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