Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-03-2011) 14-04-2011, n. 15241

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propongono ricorso per cassazione P.N., M.S. e Pu.Co. avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Salerno ha convalidato il loro arresto eseguito nella quasi flagranza di un duplice reato di furto aggravato in luogo di privata dimora e segnatamente, in due casolari nella disponibilità di S.L., luoghi dai quali avevano asportato attrezzi da lavoro e alcuni conigli.

Deducono l’assenza dello stato di flagranza essendo decorso un congruo lasso di tempo tra la azione furtiva e l’arresto. D’altra parte gli oggetti rubati non erano riconducibili agli indagati.

Il Pg presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi perchè generici.

I ricorsi sono inammissibili in quanto formulati con considerazioni del tutto generiche ed inadatte ad apparire rispettose del disposto dell’art. 581 c.p.p. norma che pretende, per la ammissibilità di un ricorso, che le ragioni poste a fondamento della doglianza siano esplicitate in maniera specifica, tanto in relazione al profilo fattuale che a quello giuridico.

I ricorrenti si sono invece limitati ad affermare una circostanza di fatto (la assenza di flagranza) che questa Corte non può apprezzare in sè.

Invero, in tema di ricorso avverso la convalida dell’arresto, i motivi del ricorso per cassazione debbono limitarsi a censurare direttamente il processo logico seguito dal giudice per pervenire all’adozione del provvedimento, essendo sottratta al giudice di legittimità quella valutazione di merito circa le condizioni in presenza delle quali il fermo o l’arresto furono eseguiti dalla polizia giudiziaria, che deve rinvenirsi nella decisione sulla convalida, che costituisce, l’oggetto del sindacato di legittimità (Rv. 213220).

Ne consegue che non avendo i ricorrenti dedotto alcun vizio di logicità o sulla completezza della motivazione esibita dal Tribunale per affermare la sussistenza della quasi-flagranza, il motivo di ricorso deve essere qualificato come inammissibile.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 500.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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