Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-03-2011) 14-04-2011, n. 15185

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 03.11.2003 M.R. colpì ripetutamente con un martello il muro e la grondaia ivi apposta, che M.C. aveva realizzato al confine fra le due proprietà, sua e della M., con appoggio in parte sul terrazzo della confinante, in occasione della costruzione di una sopraelevazione del proprio fabbricato. Per tale fatto la M., con sentenza in data 11.02.2008, venne dichiarata dal Tribunale di Pordenone colpevole del reato di cui all’art. 392 c.p. e condannata alla pena di Euro 200,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

A seguito di appello dell’imputata, la Corte di appello di Trieste, con sentenza del 30.03.2010 confermava la precedente sentenza.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputata e deduce che la Corte di merito non ha tenuto conto delle risultanze che indicavano che la porzione di muro che fu colpita era di proprietà della M., così come la grondaia, in ordine alla quale peraltro non vi è prova della condotta, che, in ogni caso, non potrebbe integrare altro che una ipotesi, non contestata, di danneggiamento.
Motivi della decisione

Il ricorso è palesemente infondato.

Se, infatti, da un lato, l’imputata aveva certamente diritto di far valere le sue eventuali ragioni avverso il ritenuto illegittimo utilizzo dell’area di sua proprietà che M.C. aveva compiuto effettuando la sopraelevazione con realizzazione del relativo muro perimetrale incidente sul confine, dall’altro essa non era legittimata a tutelarsi esercitando una diretta violenza sul muro medesimo (e sulla grondaia ivi apposta). Nè può qui rilevare la questione tecnica sull’appartenenza della porzione di muro su cui la violenza fu esercitata, posto che quella porzione faceva comunque parte della nuova edificazione realizzata dal confinante, che, quindi, di fatto la possedeva come funzionale alla delimitazione e protezione della edificazione stessa (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 11381 del 14/07/1994, dep. 10/11/1994, imp. Massimino, Rv. 199373).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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