Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-03-2011) 14-04-2011, n. 15184 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da S.T. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Milano in data 10-04-2007 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di resistenza a pp.uu. continuata, ex artt. 81 cpv. e 337 c.p., e, concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione con i doppi benefici di legge e risarcimento danni e spese in favore delle costituite parti civili, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 23-09-2008, confermava il giudizio di 1^ grado, con aggravio di ulteriori spese in favore delle parti civili.

Avverso tale sentenza il S. ha proposto ricorso per Cassazione, a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova del fatto contestato.

Travisamento del fatto e delle risultanze istruttorie su punto decisivo della controversia, fondendo la colpevolezza sull’esclusiva dichiarazione dei verbalizzanti parti civili, con trascurata valutazione dei testi a discarico, specie in relazione all’atteggiamento avuto dai pp.uu. nei confronti dell’imputato;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. B), in relazione al mancato riconoscimento della scriminante di cui al D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4, stante la ingiustificata ed arbitraria condotta del verbalizzante B. con eccesso dai limiti delle sue attribuzioni e concretizzata arbitrarietà del comportamento;

3) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. B), in relazione alla qualificazione del fatto contestato. Errata applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 337, 594 e 612 c.p., poste che una corretta esegesi delle espressioni attribuite all’imputato, nel contesto in cui le stesse furono pronunciate, consentiva di evidenziare che le stesse fossero espressioni di mera reazione, pur scomposta e volgare ad un comportamento che, a torto o a ragione, lo stesso imputato aveva ritenuto ingiusto ed arbitrario, indipendentemente dalla attività che gli agenti si apprestavano a compiere e pertanto integranti le sole fattispecie di ingiuria e minacce.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Ed invero, quanto al motivo sub 1), trattasi di una mera proposizione alternativa dei fatti in chiave eminentemente difensiva, a fronte di una ricostruzione degli stessi, motivatamente e logicamente operata nell’impugnata sentenza alla stregua delle emergenze processuali in atti debitamente segnalate (cfr. fo.. 4-5-6).

Di qui l’improbabilità della censura in questa sede di legittimità.

Del pari manifestamente infondato il motivo sub 2), posto che, ad escludere la configurabilità (anche in via meramente "putativa") dell’invocato atto arbitrario, va richiamata la sintetica ma ineccepibile risposta offerta in sentenza (cfr. fol. 6), segnalante l’incontestabile legittimità del comportamento dei verbalizzanti, a fronte di una conclamata reazione illegittima e del tutto gratuita del ricorrente inequivocamente tesa ad opporti in concreto al compimento dell’atto di ufficio, necessitato proprio dalla di lui accertata condotta.

Collegata a quanto innanzi rilevato va segnalata l’inconsistenza e manifesta infondatezza del motivo sub 3), circa la qualificazione giuridica dei fatti, avendo la Corte territoriale meneghina offerto una incensurabile risposta a supporto della correttezza dell’originaria contestazione ex art. 337 c.p., e non già a titolo di ingiurie e minacce e p.u. (cfr. fol. 6 cit.).

Di qui l’inammissibilità del ricorso, con ogni conseguenza di legge ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *