Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 14-04-2011, n. 15240 Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el P.G.: inamm.tà.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.C. ricorre avverso la sentenza in epigrafe, resa ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e ss., lamentando il vizio di motivazione e la violazione di legge.

Le censure non possono essere condivise.

Quanto alla prima, invero, è pacifico che la sentenza di patteggiamento ha significato di esclusione delle cause di non punibilità rilevanti ex art. 129 c.p.p. e che una più incisiva motivazione al riguardo si impone solo quanto dagli atti di causa o dalle deduzioni delle parti si adombra la sussistenza di una di esse.

Evenienza, questa che esula dal caso di specie.

Nè ha fondamento la seconda censura.

E’ pur vero, infatti, che versandosi nell’ambito d’un solo fallimento, la pluralità dei fatti andava apprezzata sub specie dell’art. 219 cpv, n. 1, L. Fall., quale aggravante (dichiara subvalente rispetto alle generiche nella specie), con esclusione della continuazione, che è stata invece applicata.

Ma va rammentato che l’accordo delle parti sulla pena si forma sul risultato finale concordato fra le stesse, sicchè eventuali errori, non solo di calcolo, ma anche di diritto, non infirmano la pattuizione, sempre che il risultato sanzionatorio non si traduca in una pena illegale.

Consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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