Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-04-2011, n. 2293 Personale ospedaliero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con deliberazione n. 101 del 31 gennaio 2008, il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria consorziale Policlinico di Bari ha disposto l’avviso pubblico per l’affidamento di in carichi di Direttore di Unità operative complesse presso l’Ospedale pediatrico "GIOVANNI XXIII" in Bari.

Alla procedura inerente all’avviso per l’incarico di Direttore dell’UOC Disciplina di pediatria ha inteso partecipare, tra gli altri sanitari, anche il dott. V. L. M., proponendo rituale istanza e producendo i titoli posseduti. In esito alla valutazione dei curricula dei candidati ammessi, l’apposita Commissione ha individuato la terna di sanitari idonei ad assumere l’incarico in parola -da sottoporre al Direttore generale per la relativa nomina, nella quale figurano il dott. M. ed il dott. F. C.. Quest’ultimo è stato poi scelto dal Direttore generale, in forza della deliberazione n. 360 del 5 marzo 2010, quale Direttore dell’UOC Disciplina di pediatria.

2. – Avverso la deliberazione n. 360/2010 e gli atti presupposti è allora insorto il dott. M. innanzi al TAR Puglia – Bari, deducendo vari profili di censura.

L’adito TAR, con sentenza n. 2826 resa in forma succintamente motivata il 1° luglio 2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso del dott. M. per difetto di giurisdizione, indicando nell’AGO, in funzione di Giudice del lavoro, il giudice competente a conoscere della lite. Appella quindi il dott. M., affermando la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice sulla controversia e, nel merito, cinque gruppi di censure. Entrambe le parti intimate si sono costituite nel presente giudizio, concludendo per il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 25 marzo 2011, su conforme richiesta delle parti e previa loro rinuncia a tutti i termini a difesa, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

3. – L’appello è infondato e va respinto.

La sentenza impugnata correttamente incentra la declaratoria d’inammissibilità sulla circostanza che la procedura per cui è causa non ha alcuna funzione concorsuale.

Questa, infatti, serve ad indicare al Direttore generale, tra i vari soggetti il cui interesse è stato sollecitato mediante l’avviso del 2008 e senza con ciò formare una graduatoria di merito, una terna di sanitari in linea di massima idonei ad assumere l’incarico di dirigente di unità operativa complessa in uno dei nosocomi dell’Azienda intimata. Manca allora la caratteristica essenziale del concorso quale mezzo di reclutamento a pubblici impieghi, ossia la selezione dei candidati più capaci e meritevoli mercè il superamento di prove appositamente preordinate a farne emergere le qualità, affinché siano graduati in ordine decrescente di merito e, su questa base, avviati all’impiego. Al contrario, il conferimento dell’incarico de quo è effettuato nell’ambito di una rosa individuata dalla Commissione; quest’ultima però non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, ma esprime solo un giudizio d’idoneità, come ben evincesi dall’art. 15ter, c. 2, I per. del Dlg 30 dicembre 1992 n. 502, da leggersi in coerenza con il combinato disposto dell’art. 19 e dell’art. 26, c. 2 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165.

Né, d’altronde, è possibile scindere o giustificare, nel contesto del conferimento dell’incarico ex art. 15ter, due distinti aspetti, essendo la procedura unitariamente diretta a tal conferimento, come regolato dalle regole sulla gestione del rapporto di lavoro subordinato pubblico e scaturente dalla scelta fiduciaria del Direttore dell’Azienda, assunta nella di lui responsabilità manageriale (cfr., per tutti, Cass., sez. lav., 13 maggio 2009 n. 11009; id., 31 luglio 2009 n. 17852; id., 1° dicembre 2009 n. 25314).

Sicché ciò che rileva, per radicare, o no, la giurisdizione di questo Giudice, piuttosto che dell’AGO nell’ambito di tal unitaria procedura, è non tanto il momento dell’indicazione della terna e della valutazione presupposta -il quale, non avendo natura concorsuale, non soggiace all’indicazione di competenza contenuta nell’art. 63, c. 4 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165, ma il conferimento in sé dell’incarico dirigenziale, nei cui riguardi è ammessa tutela secondo le regole di cui al precedente c. 1, I per.

4. – Obietta l’appellante che, nella Regione Puglia, la vicenda in questione è regolata dall’art. 10, c. 1 della l.r. 3 agosto 2006 n. 25, in virtù del quale "… L’incarico di Direttore di struttura complessa sanitaria è conferito dal Direttore generale nel rispetto dell’articolo 15 del d.lgs. 502/1992… nonché nel rispetto dei criteri di seguito indicati: a) la selezione deve avvenire previo bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;…c) la Commissione costituita per la valutazione tecnica effettua una valutazione comparativa sulla base dei titoli, del curriculum e del colloquio e individua tre nominativi, fra gli idonei, che propone al Direttore generale per la nomina…; d) il Direttore generale è tenuto a motivare la nomina di cui alla lettera c)…".

L’appellante inferisce dalla norma testé citata l’esistenza d’un vero e proprio concorso: A) – grazie all’obbligo di comparazione dei candidati tra loro; B) – per la formazione d’una graduatoria, in esito alla valutazione comparativa, che seleziona solo i tre migliori fra tutti i candidasti valutati; C) – in quanto l’obbligo di motivazione, in capo al Direttore generale, gli impone dar contezza dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che presiedono alla scelta.

La tesi non convince.

La serena lettura dell’art. 10, c. 1 della l.r. 25/2006, anzitutto, non differisce punto dall’art. 15ter, c. 2, I per. del Dlg 502/1992, giacché l’una disposizione non fa che specificare, in una formula più procedimentalmente strutturata, gli snodi essenziali indicati dall’altra.

In particolare, l’art. 10, c. 1, lett. a) pone l’obbligo della pubblicazione del "bando" in G.U., senza che ciò implichi qualcosa di più o di meglio rispetto al corrispondente obbligo di pubblicazione dell’"avviso", fermo restando che i due vocaboli in questione sono sinonimi, nella misura in cui intendono la medesima forma di pubblicità per sollecitazione in incertam personam dell’interesse di chi voglia partecipare a siffatta procedura. La successiva lett. c) esplicita, grazie al criterio della valutazione comparativa, il metodo d’indicazione della rosa dei candidati, il quale, nel silenzio della medesima norma regionale, serve solo a far emergere, attraverso una comparazione tra i titoli (culturali, professionali e di servizio) ed un colloquio, non il migliore in assoluto, bensì più idoneo, tra candidati in varia guisa dotati di alta professionalità, a svolgere i compiti organizzativi e gestionali per l’efficace ed appropriata direzione dell’UOC. Infine, dall’obbligo di motivazione di cui alla lett. d) s’inferisce, in base all’art. 97 Cost., la necessità di ragionevolezza, proporzionalità ed appropriatezza della scelta che il Direttore generale deve effettuare entro la terna degli idonei, affinché essa sia sì fiduciaria, ma scevra d’ogni ombra di travisamento o d’arbitrio. Nessuno di tali passaggi, per quanto assai formali, è conclusivo né per affermare la natura di concorso pubblico o per evidenziare sensibili differenze con il significato dell’art. 15ter, c. 2 del Dlg 502/ 1992, né per predicare la natura autoritativa, non assoggettata quindi alle regole del diritto privato, dell’incarico dirigenziale de quo.

Peraltro, è appena da osservare che, se veramente nella specie si trattasse d’un concorso pubblico, non sarebbe possibile configurare, come invece fa la stessa l.r. 25/2006, l’assenza d’una graduatoria, né tampoco alcuna facoltà di scelta, da parte del capo della P.A. procedente, di qual candidato avviare ad impiego.

5. – In definitiva, l’appello va rigettato, confermandosi in tal modo l’indicazione, compiuta dal TAR, dell’AGO quale Giudice competente alla risoluzione della controversa e presso il quale questa dev’esser riassunta. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (ricorso n. 7720/2010 RG).

Condanna l’appellante al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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