Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 14-04-2011, n. 15239 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso proposto dal PG presso la corte d’appello di Venezia avverso la sentenza in epigrafe, resa ai sensi degli art. 444 c.p.p. e ss., lamentando il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, a fronte di elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a negarla (precedente specifico per il delitto di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13);

considerato che il ricorrente deduce vizio di motivazione, non suscettibile di infirmare la pronuncia ex art. 444 c.p.p., con la quale è stato dato il crisma all’accordo delle parti pubblica e privata.
P.Q.M.

visti gli artt. 581 e 591 c.p.p.; dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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