T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 13-04-2011, n. 2141 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 27.02.2009 e depositato in data 26.03.2009, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

Violazione di legge – Violazione dell’art.3 della Legge n.241/1990 – Violazione e falsa applicazione dell’art.97 della Carta Costituzionale in tema di buon andamento e imparzialità – Eccesso di potere per carenza di motivazione – eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per manifesta contraddittorietà – eccesso di potere per manifesta illogicità – Straripamento di potere.

Si costituiva la provincia di Caserta che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all’autorità giudiziaria ordinaria e nel rilevava l’infondatezza del gravame.

Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la presente controversia alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Parte ricorrente promuove il presente giudizio allo scopo di caducare l’atto con il quale l’Amministrazione Provinciale di Caserta ha revocato il decreto di concessione n.657 del 5 novembre 2007 dell’importo di Euro.236.746,69# relativo alla misura 4.20 del POR Campania 20002006, sul rilievo della mancata conclusione dei lavori relativi al progetto "Realizzazione della strada rurale Via Forcina in Agro di Cancello ed Arnone" nel termine perentorio di 180 giorni dell’emissione del decreto di concessione, oltre che della circostanza della presentazione di una richiesta di proroga priva di motivazione giustificativa e pervenuta oltre il termine di scadenza del decreto di concessione.

In definitiva, il presente giudizio concerne l’impugnativa di un atto di revoca intervenuto nell’ambito di un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione erogante e un altro soggetto, pertinente alla materia delle sovvenzioni e dei finanziamenti erogati dalla Pubblica Amministrazione.

E’ noto che sul tema e ai fini del riparto di giurisdizione, la posizione giurisprudenziale assolutamente dominante è nel senso di distinguere tra le vicende attinenti alla fase antecedente la concessione del contributo e la fase successiva, oltre che – e questo per la fase del rapporto nella quale il beneficio economico è già stato concesso – di indagare la natura del potere di cui si è avvalsa l’amministrazione nell’incidere sul rapporto. Le conclusioni cui è pervenuta la richiamata posizione giurisprudenziale dominante possono, in sintesi, così riassumersi:

– prima della concessione del finanziamento o della sovvenzione, la posizione rivestita dal richiedente il beneficio è esclusivamente di interesse legittimo all’ottenimento di una utilità, di un bene della vita che si traduce in un beneficio di carattere economicofinanziario (cfr. Cass. n.1471/2001);

– dopo la concessione del finanziamento o della sovvenzione, la posizione assunta dal beneficiario, rispetto ad atti assunti dall’Amministrazione aventi incidenza sul rapporto, può assumere sia la natura di interesse legittimo, rispetto al potere dell’Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l’interesse pubblico, che quella di diritto soggettivo ~ quanto alla concreta erogazione delle somme di danaro oggetto del finanziamento o della sovvenzione ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi Consiglio di Stato n.502/2005, n.4631/2004, n.3264/2004).

Più in particolare, la giurisprudenza amministrativa ha affermato (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2004 n. 3040; sez. IV, 11 aprile 2002 n. 1989; sez. V, 27 marzo 2000 n. 1765; sez. VI, 28 giugno 2004 n. 4621: sez. VI, 20 maggio 2004 n. 3264; TAR Puglia, Bari, sez. I, 9 gennaio 2004 n. 28), che la posizione del beneficiario del contributo è di diritto soggettivo (con conseguente attribuzione delle controversie al giudice ordinario) allorquando le norme comunitarie e nazionali determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni ed apprezzamenti discrezionali, mentre ove l’erogazione del contributo e il suo eventuale recupero costituiscono esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione è di interesse legittimo, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione amministrativa. Va evidenziato, poi, che secondo l’opinione comune, anche dopo la concessione del contributo e la conseguente nascita di una posizione di diritto soggettivo, la P.A. conserva il potere di autotutela.

Si afferma, in particolare, la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla quantificazione e decurtazione di contributi erogati nell’ambito dei programmi comunitari gestiti dalle Regioni e cofinanziati dai fondi strutturali europei, in quanto frutto di attività vincolata da criteri predisposti dalla legge (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 19 febbraio 2004 n. 717).

Quanto alla giurisprudenza del giudice ordinario, la Corte di Cassazione (si vedano Cass., sez. un., 19 febbraio 2004 n. 3342 e 10 maggio 2001 n. 183) afferma che, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre verificare se l’interesse del beneficiario è tutelato in via immediata e diretta, ovvero subordinatamente all’interesse pubblico prevalente, in quanto solo nel primo caso la sua posizione acquista consistenza di diritto soggettivo.

Con riguardo, poi, alle controversie in tema di restituzione del contributo non utilizzato per le finalità per il quale era stato concesso, la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2004 n. 3186), prevede che, in tali casi, la relativa controversia appartenga alla giurisdizione ordinaria, in quanto non si ha in tal caso la rimozione di un atto per vizi propri o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico, bensì la constatazione di un inadempimento, in relazione al quale la posizione di cui si discute è di diritto soggettivo. Per ragioni analoghe, si afferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in tema di revoca per mancato rispetto dei termini di realizzazione dell’opera finanziata (Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2004 n. 1822).

In definitiva, può affermarsi che la giurisprudenza, con riferimento alle controversie in tema di contributi pubblici, distingue nel modo seguente:

– appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla concessione del contributo, allorché questa dipenda da valutazioni discrezionali in ordine all’interesse pubblico da perseguire, ed alla revoca del medesimo contributo per ragioni di pubblico interesse;

– appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a provvedimenti vincolati di attribuzione del contributo, dove cioè la legge predetermina totalmente le condizioni per la loro attribuzione, nonché quelle in ordine alla revoca degli stessi, derivante da inadempienze del beneficiario.

Venendo al caso di specie, è di palmare evidenza che il comportamento imputato dall’Amministrazione Provinciale al Comune ricorrente (il non aver rispettato il termine finale di esecuzione dei lavori, l’aver richiesto la proroga di detto termine, senza addurre ragioni giustificative e quando esso era ormai scaduto) e costituente la giustificazione del provvedimento impugnato va correttamente qualificato come "inadempimento" (a nulla rilevando ai fini del radicamento della giurisdizione il contenuto dello scambio di corrispondenza intervenuto tra gli enti in ordine alla prospettata revoca parziale) rispetto alle prescrizioni della normativa di carattere regionale regolante l’attribuzione del beneficio economico (disposizioni generali, bandi di attuazione, nonché le relative deliberazioni regionali di approvazione) e che, pertanto, l’atto gravato, adottato dall’autorità in sede di autotutela, debba qualificarsi come atto di revoca intervenuta per la enunciata inadempienza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia, per appartenere la stessa alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria;

b) condanna parte ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00# (euro millecinquecento/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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