T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 13-04-2011, n. 2135 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento n. 2 del 08/01/2010, notificato il 11/01/2010, emesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Sant’Anastasia con cui l’amministrazione ha denegato la richiesta di condono edilizia presentata in data 30.06.1987, prot.11203, dal Sig.A.B. per pertinenze agricole insistenti in zona del Parco del Vesuvio (istituito il 5.6.1995), accatastate C2 (magazzini e locali di deposito).

Le motivazioni del diniego sono state ravvisate nella circostanza che, dall’accertamento effettuato in data 25.11.2009 dal servizio urbanistica, è risultato che l’intervento, realizzato in zona agricola, rispetto ai grafici allegati alla domanda di condono, dopo l’1.10.1983 ha subito un cambio di destinazione d’uso a ricovero cani mediante chiusura del quarto lato perimetrale (in sostituzione di preesistente cancellata). Inoltre, sulle aree esterne, sono state realizzate ulteriori tettoie in legno.

L’amministrazione si è costituita in giudizio per avversare il ricorso.

Con ordinanza del 08.04.2010, il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Tale ordinanza è stata riformata con ordinanza del Consiglio di Stato n. 3609/2010 del 29.07.2010 sulla considerazione che " le questioni dibattute meritano di essere preliminarmente definite nell’appropriata sede del merito e che, nelle more del relativo giudizio, sussista il pregiudizio dedotto, anche e soprattutto in relazione al benessere dei cani, ai quali va contestualmente ricercata da parte del Comune adeguata sistemazione".

Nella pubblica udienza del 10.03.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

Risulta confermato dagli atti di causa che l’intervento oggetto di domanda di condono è effettivamente destinato ad attività di "ricovero cani".

Iinfatti, il Sig.B.R. è titolare di impresa individuale iscritta al registro delle Imprese di Napoli dal 31.01.2006, con la qualifica di Impresa agricola, con sede proprio in S.Anastasia alla via Andreone. Tale attività, inoltre, è stata autorizzata dalla stessa amministrazione comunale, prima con autorizzazione sanitaria n.86/2003 rilasciata a B.A. e successivamente volturata a B.R. con atto n.11 del 16.05.2007, quindi con autorizzazione n.20/08 rilasciata dal Servizio Ambiente del Comune di S.Anastasia e con autorizzazione del Ministero del lavoro e della salute del 6.08.2009 (DM n.135/09).

Ciò premesso, ad avviso del Collegio deve ritenersi fondata, con assorbimento dei restanti motivi, la censura relativa alla qualificazione dell’attività di ricovero cani come "attività agricola". Infatti, la destinazione a zona agricola di un’area non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo lo scopo di evitare insediamenti residenziali; essa, pertanto, non costituisce ostacolo all’installazione di opere che non riguardino tale tipologia edilizia e che, per contro, siano incompatibili con zone abitate e da realizzare necessariamente in aperta campagna (nella specie, un canile municipale: cfr.Consiglio Stato, sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 253).

Di conseguenza, il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui si contesta ai ricorrenti di aver operato un cambio di destinazione d’uso rispetto all’oggetto della domanda di condono.

Per quanto, poi, attiene alla chiusura del manufatto, già oggetto della domanda di condono, mediante realizzazione di un quarto muro perimetrale in aggiunta ai tre inizialmente previsti, il Collegio ritiene che- in considerazione della modesta consistenza della modifica progettuale, anche tenuto conto del lungo tempo trascorso, possa aderirsi alla prospettazione di parte ricorrente, secondo cui la volumetria dell’intervento realizzato non risulta, in ogni caso, difforme rispetto a quella dell’intervento oggetto della domanda di condono presentata e pertanto tale circostanza può essere superata al fine di addivenire al rilascio del condono richiesto.

Con riferimento, infine, al motivo del diniego con cui si contesta la realizzazione, in epoca successiva alla presentazione della domanda di condono, di tettoie e coperture esterne al fabbricato, sempre in considerazione del lungo tempo decorso (circa 20 anni) dalla presentazione della domanda, può condividersi l’argomentazione di parte ricorrente secondo cui, trattandosi di interventi estranei all’oggetto della domanda, l’amministrazione può (rectius:deve) sanzionarne la realizzazione abusiva in via autonoma adottando i provvedimenti di competenza, senza per questo denegare la sanatoria dell’intero manufatto sottostante.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento n. 2 del 08/01/2010 emesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Sant’Anastasia, con cui si dispone il rigetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, prot.n. 11203 del 30/06/1987

In considerazione alle motivazioni esposte, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni di cui all’art. 92 c.p.c., richiamato dall’art. 26 del c.p.a., per compensare tra le parti le spese giudiziali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *