T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 13-04-2011, n. 707 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, W.Q., cittadino cinese, lamentava la mancata evasione della pratica, relativa alla richiesta di permesso di soggiorno, presentata presso la Questura di Salerno il 7.12.2010, segnalando d’aver espressamente diffidato, in data 18.01.2011, l’Ufficio Immigrazione presso la suddetta Questura a rilasciare, entro cinque giorni, quanto richiesto, ovvero ad esporre le ragioni del ritardo, ma senza esito; articolava censure di violazione di legge (art. 5 comma 9 d. l.vo 286/98; art. 2 l. 241/90; artt. 2, 3 e 97 Cost.) e d’eccesso di potere, per difetto d’istruttoria e silenzio – inadempimento, domandando che il Tribunale ordinasse all’Amministrazione di pronunciarsi, in ordine alla prefata richiesta, con un provvedimento espresso e motivato.

Si costituivano, con memoria di stile, le Amministrazioni intimate.

In data 4.03.2011 era prodotto, nell’interesse delle stesse Amministrazioni, un rapporto informativo d’ordine del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, dalla cui lettura emergeva che il permesso di soggiorno, già rilasciato nel 2008 al ricorrente, per motivi di assistenza familiare (e del quale, previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni di Salerno, lo stesso aveva chiesto, in data 7.12.2010, il rinnovo), era stato stampato, in data 2.02.2011, e che il medesimo, fino alla data del rapporto medesimo (14.02.2011), non era stato, tuttavia, ancora ritirato dall’interessato; nello stesso atto si poneva in risalto come il permesso di soggiorno in questione fosse stato, pertanto, rilasciato in 39 giorni, termine da considerarsi congruo, anche in relazione all’inevitabile rallentamento dell’attività dell’Ufficio, in coincidenza con il periodo delle festività natalizie.

All’esito dell’udienza camerale del 10.03 2011, il ricorso era trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile, per cessata materia del contendere, essendo intervenuto, prima della decisione del medesimo, il rilascio, da parte della Questura di Salerno, del permesso di soggiorno, vale a dire del provvedimento, conforme alla pretesa sostanziale del ricorrente, il cui mancato soddisfacimento aveva determinato la proposizione del gravame, avverso l’inerzia della P. A.

Tanto, conformemente al pacifico orientamento della giurisprudenza in materia, per il quale si legga, "ex multis", la seguente massima: "Ai sensi dell’art. 23 comma 7, e 27 n. 2 l. Tar, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere a seguito dell’adozione, da parte della P. A., di provvedimenti integralmente satisfattivi della pretesa fatta valere in giudizio. In particolare, la declaratoria consegue, in caso di silenzio, all’adozione di provvedimento conforme alle istanze del ricorrente, che realizza cioè in via amministrativa l’interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale" (T. A. R. Lombardia Milano, sez. III, 1 luglio 2009, n. 4250).

Quanto al governo delle spese, in considerazione del lieve ritardo, con cui il detto permesso di soggiorno è stato rilasciato, e della circostanza che il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, previsto dall’art. 5 comma 9 d. l.vo 286/98, è venuto a cadere nel periodo delle festività natalizie (con conseguente rallentamento dell’attività dell’Ufficio), il Tribunale ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti.

Al riguardo si tenga anche presente, circa la non perentorietà del termine di venti giorni in questione, la seguente decisione: "Il termine di venti giorni previsto dall’art. 5 comma 9, d. lg. n. 286 del 1998 – stante la mancata previsione di sanzioni al riguardo – non può ritenersi perentorio, ma sollecitatorio e, come tale, idoneo soltanto a legittimare l’interessato ad impugnare il relativo silenzio – rifiuto, formatosi alla scadenza del predetto termine" (T. A. R. Lazio Roma, sez. II, 8 luglio 2010, n. 23771).
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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