Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-02-2011) 14-04-2011, n. 15231

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro: inammissibile.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione L.T.A. avverso l’ordinanza in data 17 novembre 2010 con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l’appello contro il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, a suo tempo adottata in relazione alla contestazione provvisoria di più reati di estorsione, aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7.

Deduce la violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione all’art. 275 c.p.p., comma 3.

La presunzione di pericolosità derivante dal combinato disposto delle norme appena citate doveva ritenersi superata essendo stato il ricorrente riconosciuto meritevole della speciale attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8 per avere collaborato in tutti i processi nei quali era stato chiamato a deporre.

In più, nel procedimento in esame (n. 1097/2009 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e n. 37759/2005 Gip) l’aggravante speciale ex art. 7 non sarebbe stata neppure contestata (v. pag 63 della Ord. custodia cautelare a firma Gip Risolo); per converso, al L.T. è stato riconosciuta la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 ter Ord. penit..

Tutti gli elementi descritti renderebbero evidente che la presunzione di pericolosità sociale di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 non opera nei riguardi del ricorrente.

D’altra parte, anche dal punto di vista logico, non poteva non considerarsi che avendo il prevenuto confessato taluni reati e collaborato a smantellare il clan omonimo, aveva dimostrato una sicura rescissione del vincolo con l’associazione criminale di riferimento.

Avrebbe dovuto anche considerarsi che vi era stato un lungo arco temporale tra la commissione dei fatti oggetto della ordinanza cautelare in discussione e l’adozione del medesimo provvedimento restrittivo sicchè poteva dirsi mancante anche il requisito della attualità delle esigenze cautelari.

E tutte le considerazioni fin qui formulate non erano poste nel nulla dalla circostanza che il ricorrente avesse visto revocare il programma di protezione e fosse stato sottoposto al regime dell’ari.

41 bis Ord. penit..

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Deve premettersi che effettivamente l’ordinanza cautelare emessa nei confronti dell’odierno ricorrente il 30 aprile 2008 vede, sia nella parte motiva che nel dispositivo, esclusa l’aggravante speciale della L. n. 203 del 1991, art. 7 con riferimento alla posizione del L. T..

Senonchè, una simile evenienza non vale ad inficiare la correttezza della decisione in ricorso posto che, in essa, la reiezione della richiesta di modifica dello status cautelare è fondata anche e soprattutto su considerazioni lungamente articolate riguardo al permanere della pericolosità del L.T.: considerazioni ulteriori rispetto alla evocazione della presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3.

Il Tribunale ha infatti sottolineato come la collaborazione del L. T. con gli inquirenti sia stata solo parziale e, a quanto sembra, sia intervenuta in diversi processi. Il procedimento in esame, invece riguarda condotte estorsive poste in essere e quindi idonee a dimostrare in modo pieno e, se possibile, addirittura rafforzato, la persistente pericolosità del ricorrente nonostante la particolare scelta processuale effettuata in altri processi.

Non si ravvisa in conclusioni ragione alcuna per modificare la decisione impugnata, corretta nonostante la violazione di legge denunciata, che non incide sulla esattezza della statuizione finale.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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