T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 13-04-2011, n. 703 Atti amministrativi discrezionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con l’atto notificato il 17 luglio 2008, depositato l’1 agosto 2008, il sig. D.C. e gli altri consorti in lite, in epigrafe meglio specificati, premesso di essere proprietari di alcune particelle interessate dalla procedura espropriativa intrapresa dalla Regione Campania per il ripotenziamento dell’elettrodotto CampagnaContursi, necessario alla costruzione di una centrale a biomassa da ubicarsi nel Comune di Postiglione sui suoli identificati in catasto al foglio 11, particelle 231 e 232); che, in particolare, i ricorrenti C.D., C.F. e C.A. agiscono nella qualità rispettivamente di usufruttuari e nudi proprietari dei terreni identificati in catasto al foglio 11, particelle n. 233 e 234; che il procedimento finalizzato alla realizzazione di una centrale a biomassa è stato attivato con istanza del 18.10.2006 della società M.E.P. intesa al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs n. 387/01 da ubicarsi su terreni gravati da uso civico (foglio 11 particella 232); che la Regione Campania, benché non sussistessero le condizioni di procedibilità dell’istanza, per non avere la società richiedente la disponibilità dei suoli gravati da uso civico, indiceva conferenza dei servizi, conclusasi con il rilascio dell’autorizzazione unica di cui al decreto n. 42 del 12.3.2008 (pubblicato sul BURC del 19 maggio 2008), subordinata alla positiva conclusione della procedura attivata per il cambio di destinazione d’uso dell’area stessa, intervenuta soltanto successivamente e cioè con il decreto regionale n. 44 del 14.5.2008 (pubblicato sul BURC del 19 maggio 2008), con il quale il competente settore della Regione Campania autorizzava il Comune di Postiglione "a mutare la destinazione dei terreni gravati da uso civico in agro dello stesso Comune e così distinte in catasto: demanio "Monaca" foglio 11, particelle 231, 232 già 131 (ex part. 28), di 05.52,40 Ha" nonché a concedere "in uso temporaneo n. 3 lotti dell’area (foglio 11 particella 232 (…) per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata a biomasse (…) da realizzarsi da parte della società Macro Energia Power s.r.l’; che, contestualmente, sullo stesso BURC n. 20 del 19 maggio 2008 veniva pubblicato l’avvio del procedimento agli interessati per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nonostante la procedura fosse, di fatto già conclusa, con l’adozione del decreto n. 42 del 2008, recante approvazione del progetto definitivo; impugna gli atti in questione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, deducendo:

A) – in ordine ai decreti regionali nn. 42 e 44 del 2008

Violazione e falsa applicazione art. 12 d. lgs 387/2001; della delibera regionale n. 1955/2006; degli artt. 11 e 12 l. 16 giugno 1927 n. 1766; art. 41 R.D. 332/1928; degli artt. 9, 11 e 16 DPR n. 327/01 – Eccesso di potere sotto plurimi e concorrenti profili, per l’assorbente considerazione che l’art. 8, lett. c) delle Linee Guida di cui alla delibera regionale n. 1955/2006 richiede che l’istanza di autorizzazione unica sia corredata dalla disponibilità dei suoli; nella specie, la domanda presentata dalla società controinteressata in data 18.12.2006 era carente di siffatta disponibilità, intervenuta soltanto successivamente e cioè un anno dopo, per effetto della convenzione sottoscritta tra il Comune e la società in data 19.12.2007.

– Violazione e falsa applicazione art. 12 d. lgs 387/2001; della delibera regionale n. 1955/2006; degli artt. 11 e 12 l. 16 giugno 1927 n. 1766; art. 41 R.D. 332/1928; degli artt. 9, 11 e 16 DPR n. 327/01 – Eccesso di potere sotto plurimi e concorrenti profili, atteso che la convenzione sottoscritta tra le parti in data 19.12.2007 sarebbe illegittima avendo il Comune compiuto atti di disposizione dei beni quando erano ancora gravati da uso civico e come tali giuridicamente indisponibili e insuscettibili di qualsivoglia sfruttamento diverso da quello collettivo originariamente riconosciuto: Nella stessa illegittimità sarebbe incorsa anche la Regione Campania, che avrebbe dato corso ad una domanda improcedibile autorizzando un intervento su terreni giuridicamente e materialmente indisponibili.

Violazione e falsa applicazione art. 12 d. lgs 387/2001; della delibera regionale n. 1955/2006; degli artt. 11 e 12 l. 16 giugno 1927 n. 1766; art. 41 R.D. 332/1928; degli artt. 9, 11 e 16 DPR n. 327/01 – Eccesso di potere sotto plurimi e concorrenti profili, dal momento che il rilascio postumo dell’autorizzazione regionale non avrebbe efficacia sanante dei provvedimenti dispositivi siccome incidenti su suoli non ancora sdemanializzati, da ritenersi nulli per impossibilità dell’oggetto.

Violazione e falsa applicazione art. 12 d. lgs 387/2001; della delibera regionale n. 1955/2006; degli artt. 11 e 12 l. 16 giugno 1927 n. 1766; art. 41 R.D. 332/1928; degli artt. 9, 11 e 16 DPR n. 327/01 – Eccesso di potere sotto plurimi e concorrenti profili, risultando omessa ogni procedura ad evidenza pubblica necessariamente occorrente per la stipula di ogni contratto pubblico.

Violazione e falsa applicazione art. 12 d. lgs 387/2001; della delibera regionale n. 1955/2006; degli artt. 11 e 12 l. 16 giugno 1927 n. 1766; art. 41 R.D. 332/1928; degli artt. 9, 11 e 16 DPR n. 327/01 – Eccesso di potere sotto plurimi e concorrenti profili, risultando, nel caso di specie, omessa non solo la verifica della situazione di fatto dell’indisponibilità da parte del proponente dei terreni, ma anche la verifica della preventiva acquisizione dell’autorizzazione alla sdemanializzazione dei beni gravati da uso civico.

B) -in ordine al procedimento espropriativo

Violazione e falsa applicazione art. 12 d. lgs 387/2001; della delibera regionale n. 1955/2006; degli artt. 11 e 12 l. 16 giugno 1927 n. 1766; art. 41 R.D. 332/1928; degli artt. 9, 11 e 16 DPR n. 327/01 – Eccesso di potere sotto plurimi e concorrenti profili, atteso che l’amministrazione avrebbe avviato la procedura di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio non prima della dichiarazione di pubblica utilità, bensì soltanto successivamente a quest’ultima come dimostra l’avvenuta approvazione del progetto recante dichiarazione di p. u.

2.- Resiste in giudizio il Comune di Postiglione chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile per carenza di interesse atteso che l’opera da realizzare (impianto di energia a biomassa) non ricade sulle aree di proprietà dei ricorrenti, bensì esclusivamente su area nella disponibilità del Comune di Postiglione, mentre i ricorrenti sarebbero interessati soltanto dal distinto intervento di potenziamento dfell’elettrodotto; per mancata evocazione in giudizio di tutti i Comuni partecipanti alla Conferenza dei Servizi; oltre che infondato nel merito.

3.- Resiste in giudizio la Regione Campania, con richieste analoghe.

4.- Non risulta costituita in giudizio la M.E.P..

5.- L’istanza di tutela cautelare risulta respinta con ordinanza n. 923/08 del 25.9.2008.

6.- All’udienza del 10 febbraio 2011, sulla conclusione delle parti, il Collegio si è riservata la decisione.
Motivi della decisione

1.- Può prescindersi dalla disamina delle eccezioni di inammissibilità, essendo il ricorso infondato nel merito, alla stregua delle considerazioni che seguono.

2.- E’ controversa nel presente giudizio la legittimità degli atti, in epigrafe meglio specificati, con i quali la Regione Campania ha concesso l’autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs n. 387/2003 alla società M.E.P. s.r.l (di seguito: società) per la costruzione di una centrale a biomassa nel Comune di Postiglione, su suoli individuati in catasto al foglio 11, particelle 231 e 232, gravati da uso civico all’epoca della presentazione dell’istanza e soltanto successivamente sdemanializzati, autorizzando, altresì, l’intervento di potenziamento dell’elettrodotto CampagnaContursi, con la previsione dell’asservimento delle aree di cui i ricorrenti sono proprietari.

Per una migliore comprensione della vicenda in esame è bene ricordare che i ricorrenti:

non sono proprietari delle aree interessate dalla costruzione di un impianto di energia elettrica alimentato a biomassa;

sono, invece, proprietari delle aree interessate dalla procedura espropriativa per la realizzazione delle opere di potenziamento dell’elettrodotto CampagnaContursi;

si dolgono dell’illegittimità del decreto dirigenziale regionale n. 42 del 12.3.2008, con cui è stata rilasciata l’autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs n. 387/2003 per la costruzione e la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato a biomassa, essenzialmente censurando l’improcedibilità dell’istanza, presentata in data 18.10.2006, dalla società, quando cioè quest’ultima non aveva ancora la disponibilità dei suoli, espressamente richiesta dall’art. 8, lett. c) delle linee guida regionali di cui alla delibera n. 1955/2006, disponibilità acquisita soltanto successivamente e cioè in data 19.12.2007 per effetto della stipula della convenzione n. 9 intercorsa tra la società ed il Comune di Postiglione che, a sua volta, avrebbe, illegittimamente, posto in essere atti di disposizione dei terreni, in quanto ancora gravati da uso civico e come tali giuridicamente indisponibili ed insuscettibili di qualsivoglia utilizzazione diversa dalla fruizione collettiva;

si dolgono della illegittimità della procedura espropriativa delle aree di proprietà, interessate dalle opere di potenziamento dell’elettrodotto CampagnaContursi, assumendo che l’amministrazione regionale avrebbe operato una non consentita eversione del procedimento tipizzato ex lege, comunicando l’avvio del procedimento finalizzato all’imposizione del vincolo soltanto dopo la dichiarazione di pubblica utilità.

3.- Così sinteticamente riassunte le doglianze attoree, lo scrutinio del Collegio può soffermarsi su quelle relative alla dedotta illegittimità dei decreti regionali nn. 42 del 12.3.2008 e 44 del 12.5.2008 (entrambi pubblicati sul BURC n. 20 del 19 maggio 2008), suscettibili di una trattazione congiunta ed unitaria (ad eccezione del quarto motivo di ricorso) siccome incentrate tutte sulla rappresentata indisponibilità dell’area al momento della presentazione dell’istanza, ritenuta ineludibile condizione di procedibilità della domanda e fonte di illegittimità degli atti impugnati.

La doglianza non merita condivisione.

3.a.- Risulta per tabulas che l’autorizzazione ex art 12 d. lgs n. 387 del 2003, rilasciata con decreto dirigenziale n. 42/2008, alla società controinteressata per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato ad oli vegetali(biomasse) da realizzarsi su terreno ricadente nel Comune di Postiglione, in catasto al foglio 11, particella n. 232 ex 28, è stata rilasciata, "in considerazione che la particella n. 232 ex 28 del foglio 11 risulta gravata dal vincolo di uso civico" subordinatamente "alla positiva conclusione della procedura attivata dalla competente struttura per il cambio di destinazione d’uso dell’area stessa".

Ed infatti, il decreto dirigenziale regionale n. 42 del 2008 non è stato pubblicato subito, bensì soltanto all’esito della conclusione del procedimento di sdemanializzazione sfociato nel decreto dirigenziale regionale n. 44 del 12.5.2008, entrambi pubblicati nel BURC n. 20 del 19 maggio 2008, ed a decorrere da tale data gli stessi hanno acquistato efficacia, secondo gli ordinari canoni del provvedimento amministrativo che richiede, nei casi previsti dalla legge, una fase integrativa dell’efficacia (controllo o comunicazione, pubblicazione o notificazione).

In sostanza, l’amministrazione regionale si è determinata all’attivazione ed alla conclusione del procedimento di cui all’art. 12 del d. lgs n. 3876 del 2003, subordinatamente alla positiva conclusione del procedimento di sdemanializzazione richiesto dal Comune di Postiglione che, parimenti, si è determinato in senso analogo con la convenzione n. 9 del 19.1.2007.

3.b.- Né si dica che tale ipotesi si pone come del tutto astratta ed al di fuori del comune operare, poiché – è evidente – che il contratto condizionato non è un istituto estraneo alla realtà giuridica né raro nella prassi istituzionale.

L’amministrazione, nell’esercizio delle sue funzioni regolatrici ha la libertà di determinare nel modo più opportuno le clausole e le condizioni dei contratti e delle concessioni che intende affidare.

Né le Linee Guida di cui alla delibera n. 1955/2006 pongono un divieto esplicito a siffatto modus operandi, per cui, in assenza di un esplicito divieto, tale possibilità deve ritenersi un a possibile modalità operativa improntata a criteri di economicità e celerità del procedimento, in specie a fronte di ingenti finanziamenti sottoposti a giugulatorie scadenze temporali, come rappresentato dalla difesa dell’amministrazione regionale con la memoria depositata il 28 agosto 2008 e non contestata dai ricorrenti.

La possibilità di ricorrere, per l’acquisizione dell’autorizzazione unica, al contratto condizionato non risultando preclusa dalle linee guida, deve ritenersi, dunque, legittima.

Parimenti legittima, in applicazione del medesimo principio, deve ritenersi l’autorizzazione unica assentita subordinatamente "alla positiva conclusione della procedura attivata dalla competente struttura per il cambio di destinazione d’uso dell’area stessa".

3.c.- Né può sostenersi che l’autorizzazione di cui al decreto dirigenziale n. 42 del 2008 sarebbe nulla per impossibilità dell’oggetto dovendosi, altresì, escludere qualsiasi efficacia sanante al rilascio postumo dell’autorizzazione regionale al mutamento di destinazione d’uso, avvenuta con decreto dirigenziale n. 44/2008 e pubblicata in BURC n. 20 del 19 maggio 2008.

Nella specie, come già detto, l’efficacia del decreto regionale n. 42 del 2008 è stata subordinata all’esito della "positiva conclusione della procedura attivata dalla competente struttura per il cambio di destinazione d’uso dell’area stessa", di talchè l’esecutività dello stesso è da ricondurre alla sua pubblicazione avvenuta contestualmente al decreto n. 44 del 2008..

Quest’ultimo, dunque, non ha efficacia sanante di effetti già prodotti dal primo, la cu efficacia ed esecutività non poteva che decorrere dall’atto conclusivo del contestuale procedimento relativo al cambio di destinazione d’uso, come di fatto, è avvenuto.

Quanto alla dedotta nullità è appena il caso di osservare che, nella speciem, non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all’art. 21 septies l. n. 241/90.

4.- Inammissibile risulta il quarto motivo di ricorso con il quale i deducenti lamentano la violazione delle regole di evidenza pubblica nella scelta del contraente destinatario di beni pubblici.

E’ noto, infatti, che soltanto le imprese che operano in un determinato settore hanno interesse a contestare la scelta dell’Amministrazione di non procedere alla indizione della gara d’appalto risultando esse titolare di un interesse qualificato e differenziato rispetto agli altri soggetti; in mancanza, le eventuali impugnazioni si rivelano un inammissibile tentativo di operare un controllo di legalità sull’azione amministrativa (ex multis Cons. St. Sez. V 16 giugno 2009 n. 3891).

Trasponendo le menzionate acquisizioni al caso in esame, risulta evidente che la censura è inammissibile per carenza di una posizione qualificata e differenziata in capo ai deducenti che agiscono nella loro qualità di soggetti insediati sul territorio interessato dalla contastata costruzione e non quali imprenditori del settore.

5.- Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso, afferente all’error in procedendo, si assume che l’amministrazione avrebbe avviato la procedura di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio non prima della dichiarazione di pubblica utilità, bensì soltanto successivamente a quest’ultima come dimostrerebbe l’avvenuta approvazione del progetto recante la dichiarazione di pubblica utilità.

Come già innanzi specificato, i ricorrenti non sono proprietari delle aree interessate dalla costruzione di un impianto di energia elettrica alimentato a biomassa, bensì sono proprietari delle aree interessate dalla procedura espropriativa per la realizzazione delle opere di potenziamento dell’elettrodotto CampagnaContursi. Pertanto, mentre essi risultano estranei agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità relativa alla costruzione della centrale a biomassa, sono invece, interessati all’intervento di ripotenziamento dell’elettrodotto CampagnaContrursi, rispetto al quale non risulta essere intervenuta alcuna dichiarazione di pubblica utilità.

Infatti, l’impugnato decreto dirigenziale n. 42 del 2008 così recita:" la società….è autorizzata…alla connessione alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale…previo potenziamento della linea "CampagnaContursi" la cui autorizzazione sarà oggetto di specifico successivo atto".

In definitiva, l’approvazione dell’intervento di potenziamento dell’elettrodotto non è stata ancora oggetto di alcuna dichiarazione di pubblica utilità da parte dell’ente Regione, che si è limitato ad inviare ai deducenti la comunicazione dell’avvio del procedimento, avvalendosi dello strumento per pubblici proclami, in considerazione del notevole numero di soggetti interessati.

Com’è noto, la comunicazione dell’avvio del procedimento non è impugnabile in sede giurisdizionale per mancanza di una lesione personale, concreta ed attuale.

Può concludersi per la reiezione del ricorso.

6.- Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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