ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2010 Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nell’area archeologica di Roma e provincia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 185 del 10-8-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2008, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi
atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio 2009, n. 3734, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi
di novembre e dicembre 2008», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
luglio 2010, recante la revoca dello stato di emergenza in ordine
agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni
Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta nei mesi di
novembre e dicembre 2008;
Considerato che in relazione al contesto di criticita’ conseguente
agli eccezionali eventi meteorologici dei mesi di novembre e dicembre
2008 sono cessate le condizioni richieste dall’ordinamento giuridico
vigente per il mantenimento dello stato di emergenza anche con
riferimento al territorio della regione Lazio;
Considerato, tuttavia, che limitatamente alle aree archeologiche di
Roma e provincia permane una diffusa situazione di criticita’,
sicche’ occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella
continuita’ amministrativa, il monitoraggio sull’attuazione delle
attivita’ poste in essere in regime straordinario ed il completamento
degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalita’,
anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita’;
Considerata, altresi’, l’esigenza di garantire il corretto
trasferimento alle amministrazioni ed agli enti territorialmente
competenti dei beni, delle attrezzature, unitamente alla
documentazione tecnico-scientifica, contabile ed amministrativa
relativa alla gestione commissariale;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza di protezione
civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n.
225/1992, con cui consentire al Commissario delegato la prosecuzione,
in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento
della situazione di criticita’ in atto nei sopra citati territori;
Acquisita l’intesa della regione Lazio;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. L’architetto Roberto Cecchi e’ confermato Commissario delegato e
provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla
prosecuzione e al completamento, entro il 31 luglio 2011, di tutte le
iniziative gia’ programmate per il definitivo superamento della
situazione di pericolo di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, e successive
modifiche ed integrazioni.
2. All’esito delle attivita’ di cui al comma 1, il Commissario
delegato provvede, altresi’, al trasferimento alle Amministrazioni ed
agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature,
unitamente alla documentazione tecnico-scientifica, contabile ed
amministrativa relativa alla gestione commissariale.
3. Il Commissario delegato per le finalita’ di cui al comma 1 si
avvale dei soggetti attuatori nonche’ della Commissione generale
d’indirizzo e coordinamento di cui rispettivamente all’art. 1, commi
4 ed 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3747/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione
alle Amministrazioni dello Stato, all’Amministrazione regionale e gli
Enti locali interessati, nonche’ dei beni e dei servizi messi a
disposizione dai medesimi.
5. Il Commissario delegato e’ altresi’ autorizzato ad avvalersi,
ricorrendone le condizioni di necessita’ e sulla base delle vigenti
disposizioni in materia, delle unita’ di personale gia’ operanti ai
sensi del comma 9 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3747/2009 e successive modifiche ed
integrazioni, nonche’ dell’esperto di cui al comma 11 del medesimo
articolo.

Art. 2

1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede
utilizzando le procedure d’urgenza e d’imperiosa urgenza previste
dall’ordinamento vigente.

Art. 3

1. Il Commissario delegato, per l’espletamento delle iniziative di
cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse di
destinate al superamento del contesto di criticita’ in rassegna.
2. Il Commissario delegato continua altresi’ ad utilizzare la
contabilita’ speciale gia’ aperta ai sensi dell’art. 4, comma 2
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747/2009
e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

1. Il Commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della protezione civile una relazione
conclusiva sull’attivita’ svolta corredata della rendicontazione
delle spese sostenute.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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