Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2011) 14-04-2011, n. 15229

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza di quel Tribunale del 2 agosto 2010, cui era stata applicata a F.M. la pena concordata ai sensi dell’art. 444 del codice di rito per il reato di furto aggravato di un ciclomotore.

Deduce il ricorrente che la condotta avrebbe dovuta essere più correttamente qualificata come rapina impropria, e chiede perciò l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso è inammissibile, atteso che l’accordo delle parti concerne anche la qualificazione giuridica del fatto illecito contestato, ed una volta che sia stato concluso con la prestazione del consenso da parte tanto dell’imputato che del Pubblico Ministero, non può essere più revocato in dubbio, di modo che la qualificazione giuridica della condotta come pattuita resta definitivamente incontestabile.
P.Q.M.

La Corte (dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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