Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2011) 14-04-2011, n. 15228

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.G. in data 19 maggio 2010 ha proposto ricorso avverso la sentenza di applicazione di pena concordata pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale Monocratico di Nocera Inferiore il 12.5.2010 per il delitto di furto pluriaggravato.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata in quanto, tratto all’udienza in istato di detenzione, aveva condizionato la richiesta di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., al suo ricovero in una comunità terapeutica, attesa la sua condizione di tossicodipendenza, ricovero che il giudice del merito non aveva disposto.

Nelle more, e cioè l’indomani 20 maggio, era stato tuttavia scarcerato.

La scarcerazione, intervenuta il giorno dopo la proposizione del ricorso, evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del ricorrente, che ha ormai facoltà di farsi curare dove ritiene più opportuno.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ma non seguiranno nè la condanna alle spese processuali nè quella al pagamento di somma alcuna in favore della Cassa delle Ammende, dovendo considerarsi che il ricorso sarebbe stato fondato ed è divenuto inammissibile per ragioni sopravvenute indipendenti dalla volontà del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse senza spese nè sanzione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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