Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-07-2011, n. 15093 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado, con cui il Tribunale di Rovereto, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda di B.M., già dipendente della s.p.a. Arcese Trasporti, con mansioni di autista, intesa alla declaratoria di illegittimità del licenziamento a lui intimato per superamento del periodo di comporto o, comunque, per sopravvenuta inidoneità fisica. In particolare, la Corte di merito ha rilevato che il periodo di comporto previsto dal c.c.n.l. non era stato superato e che, inoltre, la società non aveva provato l’impossibilità di reimpiego in altre mansioni, che, peraltro, era risultato che una rilevante percentuale dei dipendenti era adibita a mansioni diverse da quelle di autista, per le quali il B. era divenuto inidoneo.

2. Contro questa decisione la società ha proposto ricorso per cassazione e il lavoratore ha resistito con controricorso, ma, nell’imminenza dell’odierna udienza di discussione, è stato depositato atto di rinuncia al giudizio, sottoscritto, congiuntamente, dai rispettivi procuratori speciali.

3. Alla stregua di tale atto, che appare conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, senza provvedimenti sulle relative spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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