DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2010 Indirizzi per lo svolgimento delle attivita’ propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 185 del 10-8-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, che prevede che il Presidente del
Consiglio dei Ministri coordina e promuove l’attivita’ dei Ministri
in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;
Visto l’art. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inerente alle
attribuzioni del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto l’art. 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la
titolarita’ delle politiche di protezione civile ed il coordinamento
delle Amministrazioni pubbliche preposte al Servizio nazionale della
protezione civile;
Ravvisata la necessita’, avuto riguardo alle deliberazioni di stato
di emergenza e di grande evento disposte ai sensi degli articoli 5,
comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed ai sensi degli
articoli 5 e 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, di dispiegare la potesta’ d’indirizzo politico e di
coordinamento al fine di assicurare che le politiche di protezione
civile possano risultare piu’ efficaci, anche tenuto conto
dell’evoluzione dell’assetto delle competenze degli Enti coinvolti a
vario titolo nel Servizio nazionale di protezione civile;
Preso atto delle molteplici misure gia’ assunte per contenere la
durata delle situazioni di emergenza, per assicurare il maggiore
rispetto dell’ordinamento giuridico comunitario, per imprimere ogni
possibile accelerazione agli interventi emergenziali, anche mediante
iniziative di monitoraggio, d’impulso e sollecitatorie avviate nei
confronti dei contesti emergenziali assai risalenti nel tempo;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
15 gennaio 2004, volta ad imprimere ogni possibile accelerazione agli
interventi di protezione civile;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in
relazione all’attivita’ contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Considerato che la vigente normativa di protezione civile e’
caratterizzata dalla multidisciplinarieta’ dei campi di intervento e
che l’applicazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ha conosciuto una
evoluzione condizionata dalle fattispecie concrete affrontate non
solo riguardo ad eventi propriamente calamitosi di cui all’art. 2
della legge n. 225 del 1992, ma anche in considerazione dei «grandi
eventi» di cui agli articoli 5 e 5-bis, comma 5 del richiamato
decreto-legge;
Ritenuto quindi, che occorre fornire indirizzi per una coerente ed
efficace applicazione della normativa citata;
Su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

La prassi che si e’ affermata negli ultimi anni nell’attuazione
della legge n. 225 del 1992 ha reso necessaria l’applicazione della
normativa emergenziale a contesti che, pur non essendo propriamente
ascrivibili a fenomeni calamitosi, spesso improvvisi ed imprevedibili
anche in relazione alle conseguenze che ne possono derivare, si
connotano pur tuttavia per un elevato grado di offensivita’ degli
interessi primari della collettivita’, previsti dal combinato
disposto degli articoli 1 della legge n. 225 del 1992 e 5 del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Si tratta cioe’ di situazioni nelle quali l’inadeguatezza degli
enti ordinariamente competenti a superare il contesto problematico
che si manifesta e’ suscettibile di provocarne un aggravamento per
impedire il quale si rende percio’ improcrastinabile l’intervento
dello Stato in via sussidiaria.
Pur nell’assetto normativo vigente e’ tuttavia necessario definire
indirizzi per il ricorso alle procedure di cui alla legge n. 225 del
1992, in modo tale da limitarne l’impiego alle ipotesi strettamente
necessarie.
Queste implicano l’emersione nel livello di attenzione nazionale di
problematiche inizialmente radicate a livello locale che, per la loro
dinamica, non possono essere adeguatamente fronteggiate nell’ambito
delle attribuzioni assegnate agli enti competenti in via ordinaria
Occorre inoltre accertare l’impossibilita’ di pervenire al
superamento del contesto di criticita’ con i tempi imposti dalle
procedure ordinarie.
Analogamente la durata degli stati di emergenza dovra’, percio’,
essere definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la
realizzazione degli interventi occorrenti.
Deve poi apparire necessaria la riconduzione ad un unico centro di
responsabilita’, di coordinamento dell’insieme delle competenze
istituzionali nella risoluzione del contesto di criticita’ anche
tenuto conto dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con
sentenze 26 giugno 2007, n. 237 e 17 giugno 2010, n. 215, che
ammettono la possibilita’ di ricondurre ad unita’ le competenze
amministrative coinvolte laddove siano ravvisabili esigenze di
unitarieta’, coordinamento e direzione derivanti dalla sussistenza di
un interesse nazionale.
Applicando i principi enunciati dovra’ procedersi ad una
progressiva riduzione degli stati di emergenza dichiarati sul
territorio nazionale, anche mediante la revoca di quelli nei quali
risulta realizzata la maggior parte degli interventi ovvero, per il
tempo trascorso, non appaia piu’ attuale l’insieme delle soluzioni in
origine ipotizzate.
Si deve, inoltre, limitare al massimo lo strumento della proroga
degli stati di emergenza, consentendone la concessione, nell’ovvia
considerazione della dimensione del contesto emergenziale, unicamente
nei casi in cui la stessa si giustifichi in relazione a circostanze
oggettive che abbiano impedito il pieno dispiegamento dell’attivita’
commissariale o che ne rendano del tutto necessaria la prosecuzione.
Per quanto invece riguarda i «grandi eventi» da cui possa derivare
grave rischio per i valori primari sopra indicati di cui all’art. 5
del citato decreto-legge o per i quali non si rende necessaria la
dichiarazione dello stato d’emergenza a mente dell’art. 5-bis, comma
5, del decreto-legge n. 343 del 2001, trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
E’ dunque alla luce della richiamate disposizioni che occorre
pervenire ad una tipizzazione delle situazioni e dei presupposti
necessari per procedere alla relativa dichiarazione.
In tale contesto appare, allora, necessario individuare i
presupposti che, almeno in linea di principio generale, devono
sussistere per consentire il ricorso agli strumenti previsti dal
citato decreto-legge n. 343 del 2001.
Un grande evento, quale situazione straordinaria avente
potenzialita’ atte a generare stravolgimenti nell’ordinario sistema
sociale, puo’ costituire la causa dell’accentuazione dei rischi. Tali
rischi pur essendo prevedibili e prevenibili solo parzialmente,
devono attenere alla compromissione dell’integrita’ della vita, dei
beni, degli insediamenti e dell’ambiente.
Al fine di assicurare condizioni di adeguata tutela della pubblica
e privata incolumita’, tali rischi debbono comunque essere oggetto di
specifica ed adeguata pianificazione per la gestione delle situazioni
di crisi ipotizzabili.
Nell’indicata prospettiva, risulta utile prendere le mosse dalla
considerazione che gli stati di emergenza nazionale di protezione
civile ed i «grandi eventi», pur se aventi ad oggetto situazioni
fattuali oggettivamente diverse e non riconducibili tipologicamente
l’una all’altra, trovano tuttavia un denominatore comune
nell’accertata esigenza di porre mano a strategie di intervento
finalizzate al conseguimento, mediante il ricorso a mezzi e poteri
straordinari, di obiettivi di preminente interesse pubblico non
altrimenti raggiungibili, sulla base degli ordinari assetti normativi
e procedurali, entro i ristretti orizzonti temporali imposti da
circostanze esterne.
Le esigenze di intervento nell’ambito dei «grandi eventi» possono
prodursi dalla coesistenza di ambiti settoriali assai disparati e
mutevoli, in relazione al contesto territoriale di riferimento.
Tali ambiti possono ravvisarsi, tra l’altro, nell’esigenza di
assicurare il coordinamento unitario di interventi in vasti e
complessi settori di riferimento dell’azione pubblica.
Pertanto, con la presente direttiva si indicano i criteri di
riferimento cui ci si dovra’ attenere per consentire al Dipartimento
della protezione civile, con il coinvolgimento di tutte le
Amministrazioni pubbliche interessate o competenti ivi comprese
quelle regionali e locali, secondo i rispettivi ordinamenti, di
elaborare le analisi e le proposte ritenute necessarie.
L’attivita’ in questione, atta a consentire al Consiglio dei
Ministri una piu’ approfondita conoscenza del contesto di
riferimento, sara’ volta in via preliminare a verificare se la
preparazione e lo svolgimento dell’evento proposto possa incontrare
elementi rilevanti di criticita’ organizzativa.
Le proposte del Dipartimento della protezione civile dovranno
tenere conto dei seguenti parametri:
1) complessita’ organizzativa dell’evento tenuto conto della
rilevanza e della sua dimensione nazionale o internazionale, delle
autorita’ partecipanti, dell’impatto sull’economia e sullo sviluppo,
anche infrastrutturale dell’area interessata, della prevedibile
elevata affluenza di pubblico e di operatori economici, del rischio
di compromissione per l’ambiente ed il patrimonio culturale del
Paese;
2) esigenza di provvedimenti e piani organizzativi straordinari
per garantire la sicurezza, anche in considerazione dell’impiego
eccezionale e coordinato di uomini e mezzi, della necessita’ di
adottare misure eccezionali per l’accesso ai luoghi interessati
dall’evento e di salvaguardare lo svolgimento delle attivita’
economiche e dei servizi pubblici;
3) necessita’ di adottare misure straordinarie per l’uso del
territorio, la mobilita’, la viabilita’ ed i trasporti;
4) definizione ed esecuzione, anche con procedure semplificate,
di piani sanitari di natura eccezionale, finalizzati a garantire il
pronto intervento anche attraverso l’utilizzo straordinario di
personale, mezzi e strutture;
5) adozione di misure, volte ad evitare che dalla celebrazione
dell’evento possano derivare conseguenze negative a carico del
territorio.
Il Dipartimento della Protezione civile, nell’attenersi alle
indicazioni fornite con la presente direttiva per lo svolgimento
delle attivita’ propedeutiche concernenti ogni richiesta o proposta
di dichiarazione di «grande evento», ne rassegnera’ di volta in volta
le risultanze conclusive ai fini delle determinazioni del Consiglio
dei Ministri.
Roma, 27 luglio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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