Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2011) 14-04-2011, n. 15223

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A seguito di querela dell’avv. M.L., i germani P. G. e Pi.Ma. erano stati tratti al giudizio del giudice di pace di Grosseto per rispondere del reato di diffamazione, secondo l’ipotesi di accusa da loro consumato in danno del professionista.

Il giudice suddetto, derubricato il reato in quello di ingiurie, mandava assolti gli imputati ritenendo la condotta scriminata da provocazione putativa, ai sensi dell’art. 599 c.p..

Insorgeva con appello il querelante, che si era costituito parte civile.

Il Tribunale Monocratico di Grosseto, preso atto del decesso di Pi.Ma., condannava il P.G. alla pena pecuniaria di Euro 172,00 ed al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Propone ricorso il P. tramite difensore di fiducia, rilevando che a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, che aveva abrogato l’art. 577 c.p.p., la sentenza non era appellabile agli effetti penali.

Il ricorso è fondato atteso che il M. aveva impugnato la sentenza di primo grado agli effetti penali, tanto che il Tribunale di Grosseto aveva affermato la penale responsabilità del P., trascurando di considerare che, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, che aveva abrogato l’art. 577 del codice di rito, la parte civile può proporre appello avverso le sentenze assolutorie solo agli effetti civili e, quanto all’ipotesi di sentenza del giudice di pace, come nel caso di specie, l’appello agli effetti penali è consentito solo in caso di azione promossa su ricorso diretto del leso ai sensi del D.P.R. n. 274 del 2000, art. 21 che nel caso di specie non ricorre.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio quanto alle statuizioni penali.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo che ha pronunciato condanna alla pena di Euro 172,00 di multa.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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