T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 13-04-2011, n. 697 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. R.P. ha partecipato al pubblico concorso indetto dal comune di Aquara per la copertura di un posto part time al 50% di istruttore direttivo tecnico contabile (categoria D), superando la prova preselettiva e la prima prova scritta, ma non la seconda, nella quale, avendo conseguito il punteggio di 19/30, è risultato non idoneo per la successiva prova orale

Nel presente giudizio, impugna la predetta valutazione, denunciandone essenzialmente l’incoerenza ed illegittimità rispetto all’obbligo generalizzato di motivazione espressa, sancito dall’art. 3 della legge n. 241/1990, proponendo, in subordine, questione di illegittimità costituzionale della predetta norma, ove questa si debba interpretare in senso diverso da quello indicato in ricorso.

L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza 9.7.2010 n. 702, è stata respinta la domanda cautelare incidentale.

All’udienza pubblica del 10.3.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto.

Ed invero, per pacifica giurisprudenza, in assenza di una disposizione speciale ad hoc, è del tutto valida l’attribuzione di un mero punteggio numerico, in quanto motivazione sintetica, ma comunque significativa ed idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione d’esame (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 dicembre 2010 n. 8504; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 9 dicembre 2010 n. 27115).

Per altro, da una lettura sommaria dell’elaborato, allegato agli atti del ricorso, è possibile rilevarne prima facie l’insufficienza.

Infatti, richiesto di redigere una determina a contrarre per l’affidamento del servizio di manutenzione di una fotocopiatrice, il candidato ha completamente omesso di individuare i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, mediante uno dei sistemi previsti dal codice dei contratti, pur trattandosi di elemento obbligatoriamente previsto dall’art. 11, comma 2 e 3, D.lgs. 163/2006.

Tutto quanto sopra, esime il collegio da ogni valutazione sulla spiegata questione di illegittimità costituzionale, attesane la manifesta superfluità.

In definitiva, dunque, per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere respinto.

Nulla è dovuto per le spese del giudizio, in mancanza di resistenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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