Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-07-2011, n. 15091 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 3.7.2006, dichiarava inammissibile l’appello principale della società e privo di efficacia quello incidentale della P., proposti avverso la sentenza del Tribunale di Camerino, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti il 28.10.1998 e la sussistenza tra le stesse di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla stessa data con le conseguenze di legge.

Rilevava la Corte territoriale che la sentenza impugnata era stata notificata alla società rappresentata dall’avvocato Conti presso l’Ufficio Postale di Camerino in data 18-2-2004 e che, rispetto a tale notifica: ritenuta ritualmente eseguita; il gravame era stato notificato oltre il termine breve per l’impugnazione.

Propone ricorso per cassazione la società deducendo, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3), con particolare riferimento agli artt. 285, 170, 326, 327 e 434 c.p.c., ed all’art. disp. gen., e la carenza di motivazione.

Rileva come la sentenza di primo grado sia stata notificata in forma esecutiva ed effettuata personalmente alla parte, anzichè al procuratore costituito, e come tale non sia idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, anche quando sia notificata alla parte presso il procuratore domiciliatario, perchè la finalità di tale tipo di notifica è quella di porre in essere gli atti propedeutici all’esecuzione. Ribadisce che la notifica alla parte personalmente, ancorchè nel domicilio eletto, non è idonea a far decorrere il termine breve, osservando che le notifiche si effettuano al" e non "presso" il procuratore costituito. Rileva, infine, che la notifica è stata anche effettuata non allo studio dei procuratori costituiti, bensì presso l’Ufficio Postale di Camerino, luogo di elezione di domicilio in primo grado, e non presso il domicilio del procuratore costituito, ossia presso lo studio di quest’ultimo.

Resiste con controricorso la P., rilevando che nessuna incidenza può essere attribuita alla circostanza dell’aggiunta della formula esecutiva e che la mancata indicazione del legale rappresentante della società Poste italiane si spiega proprio per il fatto che la notifica aveva come destinatario il procuratore costituito. La società ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il ricorso della società deve essere respinto atteso che, come affermato da orientamento consolidato di questa Corte, la notifica della sentenza in forma esecutiva presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita presso il procuratore stesso ed è pertanto idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia per il notificato che per il notificante, stante la comunanza del termine e a prescindere dalla posizione rivestita con riferimento all’esito del precedente giudizio (cfr., tra le altre, Cass. 2 aprile 2009 n. 8071). Arche il rilievo relativo alla irritualità della notificazione della sentenza di primo grado presso l’ufficio postale ove era stato eletto domicilio, anzichè al domicilio del procuratore costituito, si rivela destituito di fondamento giuridico, considerato che la notifica della sentenza è avvenuta in conformità alle norme che ne regolano l’effettuazione, consentendone l’idoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, invero, la notifica della sentenza alla parte costituitasi mediante procuratore deve essere effettuata – a norma del combinato disposto di cui agli artt. 170, 285 e 326 cod. proc. civ. e art. 58 disp att. c.p.c., a tale procuratore e nel domicilio del medesimo, per cui, ove l’elezione del domicilio da parte dei procuratori costituiti sia avvenuta, come nella specie, presso l’ufficio postale, anzichè presso lo studio dei predetti, la notifica della sentenza eseguita presso tale ufficio, è del tutto idonea a far decorrere il termine breve suddetto.

Al rigetto dei ricorso consegue, in virtù della regola della soccombenza, la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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