Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-01-2011) 14-04-2011, n. 15221

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Campi Salentina, in data 5.3.2007, con la quale T.G. veniva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il reato di furto aggravato di un quantitativo di 88.790 litri di alcool grezzo che sottraeva il 26.2.1997 dalla distilleria (OMISSIS) danneggiandone il muro esterno e forzando il lucchetto di una grata e la valvola di un serbatoio.

Il ricorrente lamenta:

1. violazione dell’art. 195 c.p.p. e mancanza di motivazione sull’utilizzabilità di dichiarazioni de relato del teste Mar.

C.;

2. violazione dell’art. 63 c.p.p. e mancanza di motivazione sull’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria;

3. mancata assunzione della prova decisiva costituita dall’acquisizione dei tabulati relativi all’utenza telefonica n. (OMISSIS);

4. mancata assunzione della prova decisiva costituita dalla deposizione del titolare dell’autosalone (OMISSIS) ed illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto.

5. illogicità e contraddittorietà della motivazione sull’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Motivi della decisione

Occorre premettere che il termine massimo di prescrizione del reato contestato, che tenuto conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione è pari ad anni dodici, mesi dieci e giorni ventinove, è decorso alla data del 25.1.2010, e dunque in data successiva a quella della sentenza impugnata.

Ciò posto, non sussistono i presupposti per una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p., tenuto conto degli elementi evidenziati a carico del ricorrente nelle sentenze di merito.

I motivi di ricorso proposti non sono inammissibili.

Non è manifestamente infondato, in particolare, il motivo relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, che all’argomentazione della sentenza impugnata, fondata sul rinvenimento sul luogo del furto di due autocarri con cisterne l’uno dei quali risultava intestato al T. quale ultimo proprietario registrato, sulle dichiarazioni del teste E.S.G., destinatario di una procura a vendere rilasciata dal T., in merito alla effettiva disponibilità del veicolo in capo all’imputato, e sulla smentita dell’alibi addotto da quest’ultimo, oppone rilievi specifici, pur se non tali da minare la logicità della motivazione della sentenza impugnata.

Deve pertanto darsi luogo alla declaratoria di estinzione del reato per l’intervenuta prescrizione, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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