T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 337

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente contesta il provvedimento impugnato non nella parte in cui nega la proroga dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività estrattiva ma nella parte in cui esso vieta la prosecuzione dell’attività nel presupposto che il titolo del 7 agosto 2007 sia ormai scaduto;

Ritenuto che il ricorso sia infondato in quanto il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell’attività estrattiva del 7 agosto 2007 per il periodo di cinque anni non produceva i suoi effetti a decorrere dalla data della sua emanazione ma a decorrere dalla data della scadenza del precedente titolo (cioè il 14 giugno 2005); del resto, se così non fosse, la cava in questione sarebbe stata coltivata abusivamente nel periodo compreso tra il 14 giugno 2005 (data di scadenza dell’efficacia dell’autorizzazione novennale del 14 giugno 1996) e il 7 agosto 2007;

Ritenuto d’altro lato che la ricorrente era probabilmente ben consapevole che la proroga 7 agosto 2007 dell’autorizzazione per la coltivazione di cava del 14 giugno 1996 veniva a scadere il 14 giugno 2005 dato che, altrimenti, non si spiegherebbe per quale ragione l’ulteriore proroga sia stata richiesta il 13 marzo 2010 (cioè quasi due anni e mezzo prima della supposta scadenza della proroga del 7 agosto 2007);
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, respinge il ricorso.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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