T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 335 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso sia infondato in quanto le censure dedotte sono generiche e non supportate da alcun principio di prova;

Ritenuto in particolare che: a) la competenza a stabilire i criteri per la valutazione delle prove spetta alla commissione presso il ministero della giustizia con conseguente esclusione della necessità di integrazione degli stessi da parte delle singole sottocommissioni; b) i criteri stabiliti nella fattispecie all’esame, ancorchè il verbale parli di "criteri per la valutazione delle prove scritte e per lo svolgimento delle prove orali", attengono anche alla valutazione di queste ultime e, infatti, salvo quelli esplicitamente riferiti alla redazione e valutazione di atti giudiziari, sono alle stesse applicabili; c) i giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici degli esami di abilitazione alla professione di avvocato sono insindacabili in sede di legittimità, salvo casi di manifesta irragionevolezza o illogicità e dal verbale della prova della ricorrente non si desume alcun sintomo di anomalie; d) la circostanza che i voti attribuiti dai commissari siano identici non costituisce sintomo di eccesso di potere ma semplicemente espressione di una convergenza delle valutazioni compiute da ciascuno di essi; e) l’individuazione di gravi carenze nella preparazione del candidato non è impedita dal fatto che le domande siano di carattere generale e, d’altro canto, è normale che, partendo da una domanda generale, il candidato sia sollecitato a precisare o approfondire aspetti particolari in modo che la commissione possa valutare il livello delle sue conoscenze; la stessa ricorrente lamenta, sia pure limitatamente alle domande di diritto penale e procedura penale, di essere stata varie volte interrotta con conseguente frazionamento dell’esposizione per cui non è irragionevole supporre che i componenti della commissione, dopo aver formulato domande di carattere più o meno generale, abbiano formulato quesiti a contenuto più specifico cui la ricorrente non ha saputo fornire risposte soddisfacenti;
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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