T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 332

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il Questore di Roma ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente per la conversione del permesso di soggiorno per minore età, precedentemente rilasciato, in un permesso per motivi di lavoro subordinato ed attesa occupazione.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento è motivato con riferimento all’inosservanza, nella fattispecie, dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998 che imporrebbe al minore straniero non accompagnato ed affidato ai sensi dell’art. 2 della l. 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposto a tutela, l’ammissione, per un periodo non inferiore a due anni, ad un "progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".

La tesi dell’Amministrazione non può essere seguita.

L’art. 32 del TU sull’immigrazione stabilisce che "Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato…, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".

L’art. 31, comma 1, dispone a sua volta, per quanto di interesse ai fini della controversia all’esame, che "Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest’ultimo, se più favorevole".

Secondo l’orientamento giurisprudenziale che appare ormai consolidato l’art. 32 del T.U. n. 286/1998, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002 e alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 2003, prevede una pluralità di distinte fattispecie stabilendo che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno per studio o lavoro può essere rilasciato ai minori stranieri, divenuti maggiorenni, che versino alternativamente in una delle seguenti situazioni:

a) nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all’art. 31, commi 1 e 2 o siano stati comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. art. 32, comma 1);

b) che siano stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ. (sentenza interpretativa n. 198/2003 della Corte Costituzionale);

c) qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (art. 32, commi 1bis e 1ter).

In tal senso si vedano, ad esempio: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 maggio 2008 n. 2437, id., 4 giugno 2007, n. 2941; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez I, 29 marzo 2007 n. 343; TAR Veneto, Sez. III, 29 novembre 2005 n. 4107.

Facendo applicazione al caso in esame dell’orientamento illustrato se ne deve concludere che il ricorrente, in quanto sottoposto a tutela, si trovava in una posizione equiparata a quella del minore affidato ai sensi della legge n. 184/1983, per cui l’accoglimento della sua domanda di rinnovo (o conversione) del permesso di soggiorno non necessitava della documentazione richiesta dalla Questura.

Si è infatti precisato che l’art. 32 comma 1, l. n. 286 del 1998 va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato anche quando il minore sia stato sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 343 c.c. e a qualsivoglia tipo di affidamento ai sensi della l. n. 184 del 1983, non solo quello "amministrativo", ma anche quello "giudiziario" (rispettivamente, art. 4 commi 1 e 2, l. n. 184 del 1983) e anche quello "di fatto" ai sensi dell’art. 9 della medesima legge. Invero, l’utilizzo dell’avverbio "comunque" non può avere altro significato se non quello di intendere l’affidamento in senso ampio, sia con riguardo all’affidamento effettuato in favore di una famiglia o una persona singola, sia con riguardo a quello in favore di una comunità (Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2545, id., 18 dicembre 2007, n. 6525).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.

Quanto alle spese del giudizio sussistono giusti motivi per disporne, tra le parti in causa, la integrale compensazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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