Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-07-2011, n. 15213 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del ricorso.
Svolgimento del processo

M.N., con atto notificato il 30/10/1998, citò la srl Usa Enterprise innanzi al Tribunale di Torino per sentir dichiarare risolto il contratto di acquisto di un autocaravan per vizi che lo stesso aveva manifestato subito dopo la vendita e perchè la concessionaria fosse condannata al risarcimento dei danni cagionatigli per il ritardo nella consegna del mezzo, per le spese sostenute per la manutenzione e sistemazione del veicolo nonchè per la sua mancata e temporanea fruibilità. La convenuta, costituendosi, sostenne la pretestuosità delle richieste avversarie. L’adito Tribunale, con sentenza n. 2399/2003 respinse la domanda di risoluzione ma riconobbe a favore del M. la somma di Euro 7.746,85 a titolo di ristoro dei danni per alcune manchevolezze riscontrate nel vcicolo. La Corte di Appello di Torino, decidendo sul gravame della Usa Enterprise, nel contraddittorio degli eredi di M.N. – M.M.R.; C., G. e M.M. – riformò la decisione del primo giudice nel solo capo relativo alla ripartizione delle spese di lite – operando una compensazione nella misura del 50% anzichè in quella del 25% come disposto dal giudice di prime cure: a sostegno di tale decisione la Corte territoriale osservò che il Tribunale non aveva pronunziato ultra petita – come invece denunziato dall’appellante – in merito ad una domanda di quanti minoris mai proposta ma, invece, aveva ritenuto qualificabile come domanda risarcitoria quella svolta dai M.;

rilevò altresì che non sarebbe stato ritualmente proposto – per difetto di specificità nell’esposizione della censura – il motivo di appello relativo alla tardività dell’eccezione di decadenza dal diritto di denunzia dei vizi.

Contro tale decisione ha proposto ricorso in cassazione la USA Enteprise, facendo valere unico motivo; gli eredi M. non hanno svolto difese.
Motivi della decisione

1 – La società ricorrente denunzia la " violazione degli artt. 1490, 1492 e 1223 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per errata, omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione" assumendo che il giudice dell’appello non avrebbe interpretato correttamente la domanda fatta valere dal M., ritenendo proposta una domanda risarcitoria mentre in realtà sarebbe stata avanzata, sia pure in via subordinata rispetto alla richiesta di risoluzione, una quanti minoris; ritiene altresì la ricorrente che non avrebbe concretizzato un vizio – redibitorio o estimatorio che fosse – la riscontrata mancanza di piccoli particolari tecnici quali quelli lamentati in citazione dal M.; sostiene altresì la società ricorrente che non sarebbe stata corretta la sussunzione della richiesta di riduzione di prezzo in una domanda risarcitoria.

2 – Il motivo è inammissibile in quanto, mancando la descrizione della domanda originaria e la sua riproduzione – in ipotesi: in maniera difforme alla iniziale impostazione – in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, si rende impossibile a questa Corte di valutare la fondatezza del vizio fatto valere – con deduzione, oltretutto, in via congiuntiva di vizi di motivazione e di vizi attinenti alla interpretazione della realtà processuale – in relazione alla soluzione interpretativa adottata dalla Corte di Appello, non dandosi oltretutto ragione del perchè una domanda risarcitoria non potesse avere come contenuto il rimborso delle spese per l’emenda dei vizi o per la sostituzione delle parti non conformi all’ordine.

3 – Le spese rimangono a carico della ricorrente, non avendo le intimate svolto difese.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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