Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 14-04-2011, n. 15217 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

La Corte osserva preliminarmente che i reati per cui si procede risultano estinti per prescrizione, avuto riguardo alla data di accertamento dei fatti, risalenti al 3-3-2002 ed al termine previsto nella attuale formulazione dell’art. 157 c.p., di anni sette e mesi sei.

Tale termine – con scadenza al 3/9/09 – va considerato, in riferimento al periodo di sospensione (mesi cinque e giorni uno dovuto al rinvio del dibattimento dal 26-9-2005 al 27-2-2006, per impedimento del difensore di parte civile), protratto al 4-2-2010.

Tanto rilevato deve evidenziarsi che – non ricorrendo nella specie i presupposti per ritenere applicabile l’art. 129 c.p.p., – la Corte deve valutare i motivi di ricorso ai soli effetti civili, dovendosi dichiarare l’estinzione del reato ritenuto in sentenza.

Deve dunque rilevarsi che resta accertata alla stregua della motivazione della impugnata sentenza la condotta unitariamente manifestata dal R., idonea a configurare le fattispecie enunciate in rubrica, dovendosi ritenere prive di valenza scriminante le deduzioni difensive attinenti alla assenza dei presupposti per ritenere configurabile il reato di tentata violazione di domicilio, con riferimento alla specifica motivazione sull’argomento.

Resta da escludere il dedotto travisamento del fatto avendo la difesa solo evidenziato un dato oggettivo non verificabile e ininfluente ai fini di escludere il tentativo di violazione di domicilio.

Per le lesioni deve ritenersi l’inammissibilità dei motivi che in senso generico deducono i vizi di motivazione, dovendosi ritenere integrata la motivazione dalla sentenza di primo grado ed avendo il giudice di appello valutato globalmente – sia pure con sintetica motivazione – i punti oggetto dei motivi di appello.

Ogni ulteriore censura difensiva non inficia l’accertamento delle lesioni contestate, e pertanto deve ritenersi infondato il ricorso agli effetti delle statuizioni civili.

Pertanto la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, e va rigettato il ricorso agli effetti civili.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE, Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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