Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 14-04-2011, n. 15216

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16-6-2009 il Giudice di Pace di Crema pronunziava l’assoluzione di M.M. dal reato di ingiurie ascritto per avere offeso l’onore e il decoro di S. A., con la frase "sei un ignorante", fatto avvenuto in (OMISSIS), ritenendo il fatto non punibile.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, deducendo che l’assoluzione era stata pronunziata per aver ritenuto sussistente l’esimente di cui all’art. 599 c.p. per reciprocità delle ingiurie.

La ricorrente deduceva la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in ordine alle deposizioni testimoniali, dalle quali – a differenza di quella resa dalla persona offesa – era emersa, ad avviso della M., l’assenza di ogni condotta ingiuriosa.

In secondo luogo la ricorrente si doleva della formula di proscioglimento, non essendo stata pronunziata per tale formula la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento.
Motivi della decisione

Va premesso che il presente ricorso risulta ritualmente proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace, in virtù del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, u.c..

I motivi di impugnazione articolati da M.M., che si duole della applicazione della esimente di cui all’art. 599 c.p. evidenziando l’assoluta carenza di prove del fatto contestato e contraddittorietà delle deposizioni menzionate in sentenza, risultano fondati.

Invero la sentenza impugnata tratta solo con genericità la valutazione dei presupposti che integrano il fatto addebitato all’imputata, e omette una valutazione specifica della condotta tenuta dalla M., ai fini della applicazione dell’esimente richiamata.

Si ritiene dunque inadeguata la motivazione che non rende evidente per quali ragioni non sia stata di fatto esclusa la condotta ascritta all’imputata, onde la Corte deve annullare l’impugnata sentenza con rinvio al Giudice di Pace per nuovo giudizio.

Restano in tal senso superate le ulteriori deduzioni della ricorrente relative alla omessa condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE, Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Crema.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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