T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-04-2011, n. 3223 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

i motivi di ricorso risultano da rigettare, così come le seguito specificato:

– la censura la quale lamenta difetto di motivazione e di istruttoria va respinta perché l’impugnato giudizio di idoneità ("tratti di immaturità, che comporta l’attribuzione del coefficiente 3 dell’apparato somatofunzionale PS – D.M. n. 114 del 4 aprile 2000 e relativa Direttiva tecnica del 5 dicembre 2005") dà conto in modo adeguato delle ragioni sulle quali esso fonda; e risulta altresì – come da riscontro dell’Amministrazione alla ordinanza del T.a.r. n.1784/2010 – frutto di corretta istruttoria procedimentale;

– la censura la quale lamenta violazione del Decreto ministeriale n. 114/2000 nonché della relativa direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 – giacché sarebbe illogico che un soggetto investito da queste asserite alterazioni psicologiche possa assolvere con eccellenza (come il ricorrente ha assolto) il servizio militare volontario ma può invece essere escluso dal presente concorso per l’Arma dei carabinieri – va respinta perché le esigenze sottese ai due reclutamenti (e le conseguenti valutazioni attitudinali) sono diverse e dunque non comparabili;

– la censura la quale afferma che la direttiva tecnica del 5 dicembre 2005, applicata nell’impugnato giudizio non contiene in alcun modo la patologia "tratti di immaturità" va respinta perché la citata direttiva tecnica prevede caratteristiche sussumibili a questa causa di inidoneità (v. le "condizioni somato funzionali" indicate col codice 03 nell’Elenco generale della Direttiva: "tratti di personalità quali introversione, insicurezza, iperemotività del carattere, ecc. ");

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso di spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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