Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 14-04-2011, n. 15215 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16.9.2009 la Corte di Appello di Firenze pronunziava la parziale riforma di sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 29/3/2007 a carico di C.M., dichiarata colpevole dei reati di cui ai capi n. 2 – 3 – 4 – 5 della rubrica, relativi alla associazione per traffico di droga, nonchè reati inerenti alla detenzione e trasporto di armi, finalizzati all’agevolazione dell’associazione per delinquere di stampo mafioso, indicata in rubricatati unificati in continuazione, tra i quali il delitto più grave era quello previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e i fatti erano contestati come avvenuti dagli anni 1989 in poi, con condotta ex art. 73 D.P.R. citato ancora in corso.

Per tali reati la Corte aveva ridotto la pena (originariamente determinata in anni due di reclusione con le generiche, nonchè l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7, prevalenti sulle aggravanti e considerata la diminuente del rito abbreviato) – ad anni uno e mesi otto di reclusione, previa applicazione dell’attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:

la nullità della decisione per violazione dell’art. 127 c.p.p., commi 1 e 5, nonchè art. 161 c.p.p., comma 2, ed artt. 178 e 179 c.p.p..

A riguardo evidenziava che all’udienza del 2-02-2006 il difensore stesso aveva depositato procura speciale dell’imputata, autenticata dal medesimo difensore, con contestuale elezione di domicilio della C. e revoca di quella precedente.

In tale atto l’imputata aveva avanzato richiesta di procedere con le forme del rito abbreviato.

Vi era stata revoca della precedente elezione di domicilio, con indicazione del domicilio prescelto in (OMISSIS).

Il ricorrente rilevava che tuttavia l’avviso inerente alla udienza di camera di consiglio del 16.09.2009 (alla quale l’imputata risultava assente) era stato notificato presso il precedente domicilio eletto, ossia in (OMISSIS), domicilio revocato.

Per l’irreperibilità dell’imputata, si era proceduto con notifica ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.

In base a tali elementi il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1 e art. 185 c.p.p..

In tal senso il ricorrente rilevava che ai sensi dell’art. 443 c.p.p., comma 4 il giudizio di appello avverso sentenza emesse a seguito di rito abbreviato si svolge secondo le forme di cui all’art. 127 c.p.p..

La notifica di cui innanzi si riteneva nulla atteso che – ai sensi dell’art. 162 c.p.p. – il difensore aveva autenticato la sottoscrizione dell’imputata, sia per la procura speciale conferita al predetto che per l’elezione del nuovo domicilio con revoca di quello già eletto.

Pertanto si riteneva che la notifica avvenuta ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore fosse nulla.

In base a tali rilievi si concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso risulta dotato di fondamento.

Invero secondo giurisprudenza di questa Corte (l’elezione di domicilio dell’imputato conserva il suo valore finchè non venga revocata espressamente nella forma prescritta, v. Cass. Sez. 6^, 25-8- 1993, n. 1911, Spada).

Nella specie emerge dagli atti che l’imputata aveva eletto domicilio in (OMISSIS), ed in calce risultava l’autentica del difensore, Avv. Gustavo Leone.

Tale atto – datato 6-10-2005 – era stato prodotto innanzi al Tribunale di Livorno per l’udienza del 2/2/2006.

Nel decreto di citazione innanzi alla Corte di Appello di Firenze, per l’udienza del 16-9-2009,relativo al procedimento trattato ai sensi degli artt. 127 e 599 c.p.p., art. 443 c.p.p., u.c.) la notifica all’imputata presso il precedente domicilio (in (OMISSIS) non andò a buon fine (come da relata di una raccomandata che indicava la suddetta come trasferita) ed il decreto venne notificato ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4 al difensore.

In tal senso, resta dimostrata la violazione di legge dedotta dal ricorrente, atteso che era intervenuta revoca del precedente domicilio come da documentazione che la difesa aveva prodotto, e presso tale domicilio non risultava eseguita la prima notifica del decreto di citazione, onde non si rendeva applicabile l’art. 161 c.p.p., comma 4, che prevede una forma sussidiaria di notifica, che interviene solo in caso di effettiva irreperibilità del destinatario imputato, e nella specie, l’Autorità Giudiziaria era stata informata in epoca antecedente alla emissione del decreto di citazione, della intervenuta revoca del precedente domicilio eletto.

Conseguentemente sussiste la dedotta nullità del giudizio di secondo grado, e la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE, Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *