T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-04-2011, n. 3221 Bando del concorso Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ritiene possibile, allo stato degli atti, l’immediata definizione della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Le stesse sono state avvertite delle possibili causa di inammissibilità del ricorso (mancata notifica ai controinteressati – tardiva impugnazione del bando).

Con il ricorso in esame, la ricorrente – premesso di avere partecipato al concorso per il reclutamento di n. 814 VV.FF. e di essere stata inclusa nella graduatoria dei vincitori (posto n. 798) – impugna il decreto 15 ottobre 2010, conosciuto assertivamente il successivo giorno 22, con il quale l’intimata amministrazione ne ha disposto l’esclusione dalla procedura selettiva "in quanto è stato riscontrato deficit di statura (cm 160) DPCM 22/7/1987, n. 411, art. 3, c. 2, DPCM n. 233/1993".

Come seguono i vizi articolati in ricorso:

1)illegittimità del D.M. di esclusione dal concorso nonché del bando di concorso per violazione degli artt. 3, c. 1 e 2, e 37, c. 1, Costituzione;

2)eccesso di potere sotto vari profili.

Il ricorso è inammissibile, irricevibile ed infondato.

In punto di fatto, consta che la graduatoria dei vincitori del concorso a 814 posti di VV.FF., bandito con D.M. n. 5140 del 6/11/2008, è stata approvata e pubblicata dall’intimata amministrazione. La ricorrente, ad ogni modo, dà prova di averne piena conoscenza legale avendola anche allegata al ricorso.

Ebbene, l’interessata, nel gravarsi avverso il provvedimento di esclusione, ha omesso di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati inclusi nella graduatoria.

Tanto basta per rendere il ricorso inammissibile.

E’ evidente, infatti, l’interesse di costoro alla conservazione degli effetti del provvedimento impugnato ove si consideri la posizione di vantaggio conseguita a seguito dell’esclusione dalla graduatoria del ricorrente ed alla retrocessione che essi subirebbero a causa del suo reinserimento. Tutto questo perché la graduatoria relativa alla particolare procedura di reclutamento per cui è causa viene formata prima di procedere agli accertamenti sanitari ed attitudinali dando così vita, già in questa fase, alla esistenza di controinteressati in senso formale e sostanziale.

Il ricorso, nella parte in cui impugna il bando, appare anche irricevibile per tardività.

La ricorrente impugna, con il presente ricorso, l’art. 2 del bando di concorso previsivo del limite di altezza (cm 165) per il reclutamento nel Corpo dei VV.FF.

Evidente la tardività con la quale l’interessata, solo oggi, rivolge ogni doglianza avverso la clausola di bando. Si tratta, infatti, di censure che avversano la prescrizione di un preciso ed indefettibile requisito di accesso al concorso che, ove ritenuto illegittimo, siccome preclusivo in radice della partecipazione, avrebbe dovuto essere tempestivamente contestato, mediante impugnativa della relativa clausola, nei termini decadenza dalla piena conoscenza legale della lex specialis.

La giurisprudenza ha chiarito che "Il bando di un pubblico concorso contenente clausole direttamente lesive dell’interesse dei candidati, quale il requisito della altezza minima, deve essere autonomamente ed immediatamente impugnato, trattandosi di clausole limitative della partecipazione al concorso, in assenza di alcun margine interpretativo da parte della commissione o di disposizioni suscettibili di diverse interpretazioni" (Tar Piemonte 13 maggio 2002, n. 963).

Il ricorso, in disparte il superiore, tranciante motivo di inammissibilità, palesa, altresì, anche profili di infondatezza..

Il Collegio ritiene che la clausola di bando non sia manifestamente illogicae/o irragionevole e neppure lesiva del principio di eguaglianza sostanziale ove si consideri, per un verso, la relazione che può ragionevolmente accettarsi, alla stregua del senso comune, tra altezza e funzioni/mansioni affidate al personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco; per l’altro, la circostanza che l’altezza di cm 165 non si discosta in modo significativo, per una donna, dalla media generale.

In conclusione, il ricorso in esame è inammissibile mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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