T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-04-2011, n. 3219 esercito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 26 gennaio 2002, depositato nei termini, i Sig.ri A.A., D.G.C. e S.A. hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, della graduatoria emessa con decreto in data 17 dicembre 2001 del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, relativa al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 150 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale delle Armi di Fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, con riserva di 90 posti a favore degli appartenenti al ruolo marescialli.

A sostegno del gravame i ricorrenti deducono la seguente censura:

Eccesso di potere, irragionevolezza, violazione e falsa applicazione della legge per la formazione della graduatoria impugnata e del D.L. del 12 maggio 1986, n. 196, disparità di trattamento.

I ricorrenti, sottufficiali dell’Esercito sostengono che alla data del bando (13 febbraio 2001) già possedevano la qualifica di maresciallo a far data dal 31 agosto 2000, per cui erano in possesso dei requisiti relativi alla riserva dei posti in quanto riconosciutigli dal 31 agosto 2000 o, al più tardi, dal momento della formazione dell’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2000 per l’eventuale verifica delle condizioni previste per l’immissione dei sergenti maggiori nel ruolo marescialli, così come disposto dal D.L. n. 196 del 1995.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha depositato documentazione utile alla definizione della controversia.

Alla Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2002 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Con successivi motivi aggiunti, notificati il 10 gennaio 2006, il solo ricorrente S.A., rappresentato da nuovo difensore, ha chiesto l’annullamento della nota ministeriale datata 15 luglio 2005 di risposta alla istanza del ricorrente con la quale si invocava l’intervento del Ministero per sanare gli errori verificatisi nello svolgimento della procedura concorsuale in questione.

Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Con la presente impugnativa i ricorrenti, sottufficiali dell’Esercito, hanno chiesto l’annullamento della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 150 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, sostenendo il loro diritto a beneficiare della riserva di posti, prevista dall’art.1, primo comma, lett. a) del bando, a favore del personale appartenente al ruolo di marescialli dell’Esercito in considerazione del fatto di aver conseguito la promozione al grado suddetto nelle more dello svolgimento del concorso.

La tesi di parte ricorrente non merita condivisione.

Va infatti osservato, in punto di fatto, che alla data del 30 marzo 2001, termine ultimo per la presentazione delle domande al concorso in parola, i ricorrenti hanno dichiarato di rivestire il grado di "sergente maggiore" dell’Esercito, grado apicale del ruolo dei sergenti dell’Esercito.

I ricorrenti, avendo superato le prove concorsuali, venivano dichiarati idonei al concorso così come risulta dalla graduatoria impugnata.

Va, inoltre, precisato che i ricorrenti, solo in data 14 novembre 2001, se pure con effetto retroattivo, sono stati promossi al grado di "maresciallo" grado iniziale del ruolo dei marescialli dell’Esercito, per i quali nel concorso in questione venivano riservati n. 90 posti; appare, pertanto evidente che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i ricorrenti non potevano essere considerati quali appartenenti al ruolo dei marescialli per cui non rientravano nella categoria dei soggetti riservatari. Né può assumere alcuna rilevanza il fatto che i ricorrenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, fossero già stati inseriti nell’aliquota di avanzamento al grado di maresciallo, atteso che ciò comporta solamente il riconoscimento del possesso del requisito relativo all’anzianità di servizio richiesto per ottenere l’avanzamento al grado superiore, mentre l’effettiva promozione consegue ad una valutazione operata dalla Commissione di avanzamento che alla data del 30 marzo 2001 non si era ancora riunita. Va, inoltre, aggiunto che il formale provvedimento di promozione al grado superiore è datato 14 novembre 2001, ossia oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui è causa, a nulla rilevando il suo effetto retroattivo né la circostanza che il suddetto provvedimento sia stato emanato prima della formazione della graduatoria impugnata, atteso che il requisito per accedere alla quota riservata doveva essere posseduto alla scadenza del predetto termine previsto dal bando di concorso.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio attesa la natura della controversia.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai successivi motivi aggiunti, meglio specificato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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