Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-07-2011, n. 15207 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 1997, questa Corte accoglieva il ricorso proposto da G. ed F.A. nei confronti di Fr.An., in ragione della necessità della prova per testi richiesta dai ricorrenti e di un esame dei luoghi con specifico riferimento all’eventuale esistenza di segni materiali del percorso della striscia di accesso, e cassava con rinvio la sentenza del tribunale di Roma, quale giudice di appello, emessa nel 1994 tra le stesse parti; riassunta la causa, la Corte di appello di Roma, con sentenza in data 11/19.10.2004, rigettava l’impugnazione proposta dalle predette e regolava le spese.

Osservava la corte capitolina che con atto pubblico del 1965 P. e Fr.Ag. avevano venduto al figlio An. un terreno sito in agro di Tivoli, riservandosi una striscia di terreno larga tre metri a confine con la soc. Acqua Marcia, per accedere alla loro proprietà; deceduto P. gli succedevano i figli e la moglie, che convenivano An. di fronte al pretore di Tivoli chiedendone la condanna a porre a disposizione una striscia di terreno di tre metri, avente le caratteristiche di cui sopra; a tale domanda resisteva il convenuto e sia il Pretore che, in sede di appello, il tribunale di Roma, rigettavano la domanda attorea.

La controversia verte sulla dislocazione e sul tracciato di detta striscia e la sentenza impugnata, in ragione della interpretazione del testo del rogito, delle deposizioni testimoniali assunte, delle risultanze peritali e dello stato dei luoghi, giungeva alla conclusione che la striscia di terreno de qua doveva identificarsi in quella determinata dal CTU, non coincidente con quella richiesta dagli originari attori e ne respingeva quindi l’impugnazione, regolando le spese dell’intero giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di sei motivi, G. ed F.A.; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

All’udienza del 1.2.2011, questa Corte rilevava come il Presidente avesse preso parte alla decisione con cui era stata cassata con rinvio la precedente sentenza del tribunale di Roma; ritenuto quindi necessario che il Collegio giudicasse in diversa composizione, veniva disposto in rinvio a nuovo ruolo; si perviene così, con diverso Collegio alla presente udienza.
Motivi della decisione

Pur essendo articolato in sei diverse censure, il presente ricorso si basa su tre argomenti di fondo; la portata della sentenza di questa Corte con cui erano stati accolti alcuni motivi di ricorso; la valenza della CTU e del supplemento di essa; l’interpretazione del contratto intercorso tra le parti.

Al fine di chiarire i termini effettivi del contendere, attesa anche la quanto meno singolare forma in cui il presente ricorso è redatto, occorre specificare che questa Corte aveva cassato la precedente sentenza del tribunale capitolino in quanto: si è ravvisato vizio di motivazione laddove si è dato rilievo all’esistenza di altro passaggio, peraltro molto disagevole per il forte dislivello; si doveva dar conto del motivo per cui le parti avrebbero dovuto inserire la clausola relativa, quando il passaggio era sito al di fuori del fondo compravenduto; qualora il significato della clausola fosse rimasto incerto, sarebbe stato doveroso l’esame dei luoghi; le risultanze della CTU dovevano essere confrontate con quelle, diverse, provenienti dalla controparte; ove necessario, si sarebbe dovuto far ricorso alla prova testimoniale richiesta dagli originari attori.

Orbene, il giudice del rinvio ha disposto il rinnovo della CTU previo esame dei luoghi; era stata espletata la prova come richiesta; si era preso atto delle osservazioni critiche ricolte alle conclusioni dell’espletata CTU. In esito a tali adempimenti, che davano conto dei rilievi sollevati con la sentenza di questa Corte che aveva disposto il rinvio, la Corte capitolina osservava che nell’atto di vendita la superficie del terreno viene indicata di 3,00 are, uguale a quella individuata dal CTU; ove si volesse accedere alla tesi secondo cui la striscia di terreno larga 3 metri fosse quella che attraversa la proprietà di An., la superficie sarebbe risultata maggiore.

I confini poi, sono individuati nell’atto come passaggio privato e residua proprietà dei venditori per tre lati; se la striscia fosse stata ricompresa nella vendita, il terreno oggetto del rogito avrebbe confinato solo per due lati con la residua proprietà dei venditori.

Si è evidenziato altresì che quando nell’atto le parti hanno voluto costituire una servitù hanno usato l’espressione "diritto di passaggio" mentre nella clausola in questione è stata usata la diversa dicitura "i venditori si riservano la striscia si terreno".

Nell’atto, la larghezza della striscia di terreno viene indicata in tre metri; tale larghezza è rispettata nella striscia individuata dal CTU, mentre quella indicata dalle controparti presenta una larghezza variabile da 2 a 2,30 metri, oltre al parapetto, che non poteva essere più largo perchè poggia sul muro di contenimento originale che non poteva essere spostato.

A fronte di tali specifiche argomentazioni, che confluiscono tutte verso una univoca conclusione, le ricorrenti contrappongono il rinvenimento, interrato, di una pavimentazione grosso modo corrispondente, come dislocazione, a quella indicata dalle F. e il grave dislivello che affligge il passaggio identificato dal CTU. Detto che l’esame testimoniale non ha dato risultati conclusivi, in ragione del fatto che il solo teste N., nell’affermare che vivente F.P., questi passava per lo stradello che attraversava la proprietà del figlio "imponendosi a questi",espressione che lascia credere che fosse l’autorità paterna a prevalere, devesi concludere nel senso che, non essendo contestato che la servitù in questione sia stata costituita per titolo, solo dall’interpretazione dell’atto può emergere quale fosse la sistemazione che le parti avevano inteso dare al patto tra loro intercorso.

Gli elementi come sopra evidenziati dalla Corte distrettuale sono conclusivi nel senso accolto dalla sentenza qui impugnata, e la pur rilevata sussistenza di tracce di altro passaggio, anche se in astratto idonea a fondare altra possibile interpretazione, pure, in ragione di tutti gli elementi evidenziati, non vale a svilire una analisi ermeneutica rigorosamente ancorata ad elementi obiettivi, che ha superato, in un’ottica di assoluta coerenza logica ed argomentativa, le censure ritenute fondate da questa Corte nella sua precedente pronuncia.

Tutti gli adempimenti giudicati utili e pretermessi nella decisione del Tribunale sono stati effettuati e, dall’analisi delle risultanze degli stessi, sottoposti ad adeguato vaglio da parte della Corte di appello di Roma, è emersa la decisione adottata, conseguente ad una analisi complessiva della situazione quale emergente dagli elementi acquisiti al processo.

La possibile concorrenza di una analisi interpretativa diversa, pur se in astratto plausibile, non vale però a svilire l’analisi ermeneutica adottata nella sentenza impugnata che, pertanto conserva piena la sua valenza.

Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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