Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-12-2010) 14-04-2011, n. 15225 interrogatorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 29 aprile 2010 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto da O.V. avverso il diniego della sua scarcerazione, richiesta per sopravvenuta inefficacia del titolo custodiale ex art. 302 c.p.p..

L’ O. è sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, applicatagli in via provvisoria con riferimento al delitto di cui agli artt. 582 e 583 c.p..

All’esecuzione della misura, attuata il 24 febbraio 2010, è seguito l’interrogatorio in data 1 marzo 2010; secondo l’assunto dell’istante, dovendosi computare nel termine anche il dìes a quo in applicazione dell’art. 297 c.p.p., risulterebbe inosservato il termine di cinque giorni di cui all’art. 294 c.p.p..

Il Tribunale è venuto in contrario avviso, osservando che il termine fissato dall’art. 294 non attiene alla durata della misura, ma al tempo entro il quale deve essere compiuto un atto del giudice, per cui non si sottrae al principio generale di cui all’art. 172 c.p.p..

Ha proposto ricorso per cassazione l’ O., per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente denuncia carenza di motivazione osservando che, in presenza di un contrasto giurisprudenziale, il giudice non può sottrarsi all’obbligo di esprimere le ragioni della sua adesione a un indirizzo ermeneutico piuttosto che all’altro.

Col secondo motivo contrasta l’esattezza giuridica della soluzione adottata e chiede che la questione sia rimessa al giudizio delle Sezioni Unite.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale che investa la questione alla cui disamina si è chiamati.

Può ormai considerarsi ius receptum, alla stregua di molteplici enunciazioni in tal senso, il principio secondo cui l’art. 297 c.p.p., comma 1, col disporre che gli effetti della custodia cautelare decorrano dal momento della cattura, dell’arresto o del fermo, deroga alla disciplina generale del computo dei termini di cui all’art. 14 c.p., comma 2 e art. 172 c.p.p., comma 4, i quali prevedono la non computabilità del dies a quo (v. ex multis Cass. 10 febbraio 2010 n. 14317; Cass. 21 ottobre 2008 n. 47979; Cass. 3 dicembre 2004 n. 49296).

Ma altrettanto fermo e consolidato, in assenza di arresti di segno contrario, è l’ulteriore principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale "in tema di misure cautelari personali, nel computo del termine di cinque giorni per l’espletamento del cosiddetto interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare in carcere non si tiene conto del giorno in cui è iniziata l’esecuzione della custodia" (così Cass. 12 giugno 2007 n. 26549; v. anche Cass. 5 marzo 2007 n. 10863;

Cass. 24 settembre 2002 n. 33128; Cass. 17 novembre 1999 n. 3778/00):

ciò in quanto l’art. 294 c.p.p. assegna un termine processuale finalizzato a soddisfare tempestivamente le esigenze difensive dell’arrestato e incidente, ove non osservato, sull’efficacia della misura: ma nulla ha a che vedere col termine di durata di questa, il quale, collegato alle varie fasi o ai tempi complessivi del processo, soddisfa la diversa esigenza, costituzionalmente garantita (art. 13 Cost.), di contenere entro limiti ragionevoli la privazione della libertà del cittadino.

La tesi giuridica sostenuta dal ricorrente è, dunque, carente di pregio: nè si richiede alcun intervento delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, essendo del tutto omogeneo il panorama giurisprudenziale sull’argomento.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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