T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-04-2011, n. 3218 Esclusioni dal concorso

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della possibilità di definire il giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente ha chiesto l’annullamento del bando di concorso pubblico, per la parte di interesse, indetto con D.M. 5140 del 6 novembre 2008 per il reclutamento di 814 unità nella qualifica professionale di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del successivo decreto ministeriale con il quale la ricorrente è stata esclusa dal suddetto concorso per il deficit staturale (cm 162,5);

Considerato che la ricorrente deduce l’illegittimità del bando di concorso nella parte di interesse e del decreto di esclusione per eccesso di potere, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, difetto di motivazione;

Considerato che l’impugnativa della normativa di cui al bando di concorso relativa al possesso dei requisiti psicofisici tra cui va ricompresa una statura non inferiore a m. 1,65 ( D.P.C.M. 27 aprile 1993 n. 233) deve considerarsi inammissibile attesa la sua natura immediatamente lesiva per cui andava impugnata nel prescritto termine decadenziale dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

Considerato, peraltro, che il ricorso non si appalesa fondato, atteso che non merita condivisione la tesi della ricorrente, la quale non contesta il dato oggettivo relativo alla sua altezza (cm 162,5), secondo cui sarebbe irragionevole fissare una statura minima uguale per uomini e donne;

Ritenuto, al contrario, che la prescrizione di un limite di altezza eguale per uomini e donne appare immune dal vizio denunciato, in quanto tale prescrizione trova una sua logica giustificazione in relazione alle peculiari attività e prestazioni rese dai componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rispetto ai quali il predetto requisito dell’altezza è stato ritenuto tra le condizioni fisiche minime essenziali, a prescindere dal sesso di appartenenza, al fine di evitare l’insorgenza di difficoltà nell’espletamento di compiti che per la natura e le finalità del servizio richiedono il possesso di qualità che sono poste a tutela degli stessi operatori (cfr. T.A.R. LAZIO – SEZ. I ter n.4435/2008);

Considerato, inoltre, che non si rinviene la lamentata contraddittorietà del provvedimento di esclusione con riguardo alla pregressa attività svolta dalla ricorrente quale vigile del fuoco volontario, in considerazione del fatto che la verifica dei requisiti psicofisici ed attitudinali, prevista dal D.M. 11 marzo 2008 n.78 per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco effettivi non è sovrapponibile alla verifica prevista dal D.P.R. 6 febbraio 2004 in materia di reclutamento di vigili volontari, atteso il diverso livello di responsabilità del personale permanente del Corpo dei Vigili del Fuoco rispetto a quello volontario, che giustifica il differente tenore delle disposizioni normative che regolano le due diverse figure professionali;

Il ricorso va, pertanto, in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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