Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-12-2010) 14-04-2011, n. 15213

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 23 febbraio 2010 il Tribunale di Tortona in composizione monocratica, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto Z.P. responsabile del delitto di ingiuria in danno di M.M.; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo violazione dell’art. 599 c.p., comma 2 e mancanza di una valida querela.

Tuttavia in data 2 aprile 2010 la querelante, per il tramite dell’Avv. Roberto Tava munito di procura speciale, ha provveduto a rimettere la querela con dichiarazione resa a verbale negli uffici della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Tortona; contestualmente la querelata, per il tramite dell’Avv. Pietro Ratti a sua volta munito di procura speciale ad hoc, ha reso la dichiarazione di accettazione della remissione.

Conseguentemente il reato per il quale era stata emessa condanna, perseguibile a querela della persona offesa, deve considerarsi estinto per effetto della remissione ritualmente formulata e della corrispondente accettazione.

La sentenza gravata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per la ragione anzidetta, non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere su di essa ex art. 129 c.p.p., comma 2.

In mancanza di deroga pattizia, le spese del procedimento sono da porre a carico della querelata come per legge ( art. 340 c.p.p., comma 4).
P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione della querela; condanna la querelata al pagamento delle spese del procedimento.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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