Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-12-2010) 14-04-2011, n. 15212

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 4 giugno 2007 il giudice di pace di Rimini ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.S. in ordine al delitto di ingiuria in danno di M.M., per essere il reato estinto per prescrizione. Ha ritenuto il giudicante che fosse applicabile alla fattispecie la prescrizione triennale di cui all’art. 157 c.p., comma 5.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, affidandolo a un solo motivo. Con esso, denunciando illogicità della motivazione e violazione di legge, contrasta l’interpretazione che ha indotto il giudice di pace a ritenere applicabile la prescrizione breve al reato di ingiuria.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La norma della cui interpretazione si discute, cioè l’art. 157 c.p., comma 5, così testualmente dispone: "Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni": con ciò manifestamente riferendosi ad illeciti che siano sanzionati esclusivamente con pene diverse da quelle classificabili come detentive o pecuniarie. Il delitto di cui all’art. 594 c.p., originariamente punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad Euro 516,00, ha ora la sua sanzione nel D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52, comma 2, lett. a), che prevede la pena della multa da Euro 258,00 ad Euro 2.582,00; solo nell’ipotesi aggravata di cui al terzo comma del citato art. 594 c.p. (peraltro non contestata nel caso di specie), è prevista in alternativa la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità.

Non si tratta, pertanto, di reato punibile soltanto con pene diverse da quella detentiva o pecuniaria: infatti, anche a prescindere dalla problematica inerente alla classificazione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, che lo stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58, comma 1 riconduce al novero delle pene detentive "ad ogni effetto di legge", insuperabile rimane il rilievo per cui la multa ha indiscutibilmente natura di pena pecuniaria.

Più in generale si può, conclusivamente, affermare che la norma di cui all’art. 157 c.p., comma 5 non si riferisce ai reati di competenza del giudice di pace, per i quali la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria (talvolta in alternativa alle pene cd. "paradetentive"), ma pone soltanto le premesse per un futuro sistema sanzionatorio caratterizzato da pene diverse da quelle detentiva e pecuniaria. In tal senso, del resto, si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 2 del 2008.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio giuridico suesposto, deve conseguentemente essere cassata. Il giudice di rinvio, che si designa nello stesso giudice di pace di Rimini in persona di altro magistrato onorario, riesaminerà la questione dando corretta applicazione alla norma fin qui esaminata.
P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Rimini.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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