T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-04-2011, n. 3215

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 12 novembre 2010, depositato nei termini, il Sig. I.F. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 del Codice del processo amministrativo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sulla istanza presentata dal ricorrente all’Amministrazione in data 27 aprile 2009 e volta a richiedere, ex art. 18 legge 23 maggio 1997 n. 135, il rimborso delle spese legali relative ad un procedimento penale promosso nei confronti del ricorrente e conclusosi con una istanza di non luogo a provvedere, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione ad emanare il provvedimento favorevole richiesto.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, nella memoria di replica, ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità del ricorso, atteso che nelle more del giudizio l’Amministrazione ha adottato il provvedimento esplicito di rigetto dell’istanza avanzata dal ricorrente, mentre nel merito sostiene l’infondatezza del gravame.

Alla luce di tale circostanza non resta al Collegio che prendere atto dell’intervenuta emanazione del provvedimento così come richiesto dal ricorrente, ancorchè di contenuto negativo, e dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in esame, mentre le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro protempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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