Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-12-2010) 14-04-2011, n. 15209 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 8 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Catania, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Caltagirone, ha riconosciuto M.S. responsabile dei delitti di minaccia, lesione volontaria e violenza privata in danno di F. G., Mo.Fr. e Mo.Gi.; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di mesi quattordici di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso impugna la determinazione della pena lamentando carenza di motivazione per omessa disamina dei motivi di appello, imperniati sull’ingiusta condotta dei suoceri e del cognato, che gli avevano impedito di visitare la bimba nata dalla sua unione con la moglie separata.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di merito ha sorretto la conferma del trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice con una motivazione esauriente, conforme a legge e logicamente ineccepibile. Ha osservato, infatti, quel collegio che la condotta violenta e aggressiva posta in essere dal M. nei confronti dei suoceri e del cognato non aveva alcuna giustificazione;

tale giudizio si è fondato sulla ricostruzione dei fatti, già operata dal Tribunale e non investita da specifica doglianza in sede di appello, secondo la quale l’imputato si era introdotto arbitrariamente nella casa dei suoceri, rompendo la finestra della cucina e scardinando la porta della camera da letto; aveva poi aggredito i suoceri e il cognato, colpendoli con calci e pugni e minacciando di fare "una strage". Un’azione così violenta non avrebbe avuto alcuna giustificazione, neppure se realizzata in reazione a un eventuale rifiuto opposto alla sua richiesta di vedere la figlioletta: circostanza, peraltro, neppure emersa dall’istruzione dibattimentale, per quanto è dato apprendere dalla ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza.

Non è dunque fondata l’affermazione del ricorrente, secondo cui la Corte d’Appello si sarebbe astenuta dal prendere in considerazione gli argomenti esposti – per vero sommariamente – nell’atto di appello; in realtà il giudice di seconda istanza si è addentrato nella disamina delle ragioni portate al suo esame, ravvisandone tuttavia – motivatamente – l’infondatezza.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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