T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-04-2011, n. 3213 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 15 dicembre 2010, depositato nei termini, il Dott. M.G. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 C.P.A. per l’accertamento dell’obbligo del Ministero della Difesa di consentire l’accesso ai documenti a la conseguente condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti dal ricorrente con istanza dell’8 ottobre 2010 notificata in data 13 ottobre 2010.

Il ricorrente, dopo aver ripercorso la vicenda processuale relativa alla sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento per il grado di Colonnello in s.p.e. dell’Arma dei Carabinieri, conclusosi con la decisione n. 1714 del 24 marzo 2010 del Consiglio di Stato favorevole all’interessato, fa presente di aver notificato in data 11 ottobre 2008 apposita istanza con la quale chiedeva di conoscere l’esito delle precedenti istanze e diffide rivolte all’Amministrazione in seguito alla suddetta decisione del Consiglio di Stato, di conoscere il nominativo dei responsabili dei relativi procedimenti, di esercitare il diritto di accesso nei confronti dei documenti relativi all’esecuzione della decisione n. 1714/2010 del Consiglio di Stato.

Alla luce della documentazione versata in atti dall’Amministrazione della Difesa, costituitasi formalmente in giudizio, il ricorso non si appalesa fondato atteso che con nota del 9 novembre 2010 la suddetta Amministrazione ha comunicato al ricorrente il nominativo del responsabile del procedimento ed, inoltre, confermava l’attivazione della procedura di rinnovazione del giudizio di avanzamento per l’anno 2002, precisando altresì che la commissione di controllo prevista dall’art.40, comma 8, del decreto legislativo n. 490/1997 è stata soppressa.

Per quanto concerne la richiesta di accesso ai documenti relativi alla esecuzione della sopracitata decisione n. 1714/2010 del Consiglio di Stato va evidenziato che tale richiesta non può trovare accoglimento atteso che trattasi di un procedimento ancora in atto rivolto alla disposta rivalutazione del ricorrente per l’anno 2002, per la quale l’Amministrazione ipotizza la conclusione entro il mese di febbraio 2011.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio attesa la natura della controversia.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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