Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-04-2011) 15-04-2011, n. 15478 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Dr. SELVAGGI Eugenio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15.03.2011 la Corte di appello di Bologna accoglieva la richiesta di consegna di L.M., destinataria di un mandato di arresto europeo dell’A.G. polacca, e precisamente del Tribunale Circondariale di Rzeszow in data 09.02.2011, relativo a sentenza di condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di furto commesso in un supermercato il 20.05.2007 e a successiva ordinanza 18.06.2008 di esecuzione della pena con revoca della iniziale sospensione condizionale a causa della commissione di altro furto in data 17.11.2007 nel periodo di prova.

Propone ricorso la consegnanda, deducendo che ostava e osta alla consegna la circostanza della sua residenza in Italia sin dal dicembre 2007, svolgendo il lavoro di collaboratrice domestica fino alla data dell’arresto, avvenuto il 07.02.2011.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Ai fini della invocata rifiutabilità della consegna del cittadino comunitario, invero, la nozione di residente va determinata in modo che sia funzionale all’assimilazione dello straniero residente al cittadino, operata dall’art. 4 n. 6 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio d’Europa, con la conseguenza che assume rilievo l’esistenza di un radicamento reale e significativo dello straniero in Italia, derivante dall’avere egli ivi istituito con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale la sede principale dei suoi interessi affettivi e professionali, con una scelta indicativa della volontà di stabile permanenza nel territorio italiano per un apprezzabile periodo di tempo (Cass. sentt. nn. 12665 e 17643 del 2008), laddove nella specie è risultato che attualmente la ricorrente è priva di lavoro in Italia ed è ospitata da una connazionale in Cesena, e non si ravvisano altri indicatori chiari e concreti di vincoli affettivi o di altro tipo dimostrativi di una scelta soggettiva di stabile radicamento.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 cpp..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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