T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-04-2011, n. 3211 Note di qualifica e rapporti informativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 29 ottobre 2003, depositato nei termini, rubricato con il n. 11112/2003, il Cap. dei Carabinieri in s.p.e. G.C. ha chiesto l’annullamento della scheda valutativa relativa al periodo 22 ottobre 200110 settembre 2002 conclusosi con il giudizio di "superiore alla media", di cui il ricorrente ha preso visione per sottoscrizione in data 24 luglio 2003, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la seguente censura:

Violazione e falsa applicazione del D.M. 571/93 e della circolare prot. n. 87/093/700 dello Stato Maggiore Esercito del 27 luglio 1994. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. Violazione dei principi generali dell’azione amministrativa ed in particolare dell’art. 97 Cost. nella parte in cui prevede il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficienza o quanto meno apoditticità della motivazione, ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà tra qualifica finale e motivazioni interne.

Il ricorrente sostiene che il giudizio complessivo e la qualifica finale attribuita sono illegittimi in quanto in contrasto con i propri precedenti di carriera, la qualità del servizio prestato ed il lusinghiero giudizio espresso nella precedente valutazione.

Con successivi motivi aggiunti, notificati il 26 febbraio 2004, il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Con atto notificato il 5 marzo 2004, depositato nei termini, rubricato con il n. 3227/2004, il Capitano dei Carabinieri in s.p.e. G.C. ha chiesto l’annullamento della scheda valutativa relativa al periodo 11 settembre 20023 settembre 2003 conclusosi con il giudizio di "superiore alla media" di cui il ricorrente ha preso visione per sottoscrizione il 10 gennaio 2004, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente deduce le medesime censure proposte nel precedente ricorso, lamentando, ancora una volta, l’illegittimità del giudizio complessivo e della qualifica finale assegnata, per carenza di motivazione per mancanza di sanzioni disciplinari nel periodo di valutazione e per contrasto con i propri precedenti di carriera e con la qualità del servizio prestato.

Anche in questa seconda procedura contenziosa si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato la quale ha depositato documentazione utile alla definizione della controversia.

Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011 entrambe le cause sono passate in decisione.
Motivi della decisione

Attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva i due ricorsi possono riunirsi per essere decisi con un’unica pronunzia.

Il primo ricorso, proposto per l’annullamento della scheda valutativa relativa al periodo 22 ottobre 200110 settembre 2002 conclusasi con la qualifica di "superiore alla media", non si appalesa fondato.

Va premesso che, secondo la vigente normativa, i giudizi formulati nei confronti degli Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate dai superiori gerarchici con le schede valutative, sono caratterizzati da una amplissima discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare in concreto dimostrate; essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i ristretti limiti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (cfr. tra le tante CONS. STATO – SEZ.IV – n. 2423/2009).

In ordine al preteso contrasto tra la valutazione impugnata e quella precedente conclusasi con il giudizio di "eccellente", va osservato che ciascuna scheda (o rapporto informativo) si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare nel circoscritto periodo di riferimento, atteso che le valutazioni periodiche ad esse sottese sono autonome le une dalle altre e si riferiscono a momenti particolari e devono limitarsi a verificare il comportamento dell’interessato senza che possano esaminarsi vicende precedenti fatte oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in autonome schede o rapporti informativi (cfr. tra le tante CONS. STATO – SEZ.IV – n. 7427/2005).

Per quanto concerne l’aspetto della dedotta censura di eccesso di potere per carenza o insufficienza della motivazione va precisato che, a parte la considerazione che uno specifico obbligo motivazionale è previsto solo nel caso di eventuale discordanza del revisore, i giudizi espressi nel caso in esame dalle autorità intervenute appaiono del tutto congrui in quanto fanno riferimento alla personalità del ricorrente evidenziando, da un lato, il carattere suscettibile, la giovane età, l’inesperienza, e dall’altro, la sicurezza in se stesso, la buona preparazione professionale e culturale e la passione per la professione. Va, peraltro ribadito, sulla scorta di una costante giurisprudenza, che i giudizi contenuti nei documenti caratteristici non esigono l’elencazione di cronache di avvenimenti, articolati rendiconti o rassegne di attività compiute nel periodo oggetto di apprezzamento, essendo necessario e sufficiente che essi siano sorretti da indicazioni letterali e sintetiche, idonee ad evidenziare la mancanza di macroscopiche disarmonie nel loro iter logico essenziale, che costituisce l’unico elemento sindacabile in sede di legittimità.

Conclusivamente il primo ricorso va respinto.

Anche il secondo ricorso, rivolto all’annullamento della scheda valutativa redatta per il periodo 11 settembre 20023 settembre 2003 conclusasi con l’attribuzione della qualifica di "superiore alla media", va respinto, atteso che con il suddetto gravame si deducono le medesime censure proposte nel primo ricorso, esaminate negativamente per il ricorrente in sede di esame del precedente ricorso non rinvenendo in questo caso alcun elemento sufficiente per addivenire ad una diversa conclusione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi meglio specificati in epigrafe e previa riunione degli stessi, li respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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