Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-04-2011) 15-04-2011, n. 15479 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

auro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Venezia ha accolto la domanda di consegna di G.S., nei cui confronti è stato emesso in data 14 maggio 2010 mandato di arresto europeo da parte della autorità giudiziaria della Repubblica di Lituania, limitatamente a due ipotesi di appropriazione indebita a costei contestati come consumati in (OMISSIS), ed ha rigettato la richiesta invece per analogo delitto perchè commesso in Italia. Ha subordinato la richiesta alla condizione di cui alla lettera e della L. n. 69 del 2005, art. 19. 2. Ricorre la G. e denuncia inosservanza della legge penale in relazione all’art. 18, comma 1, lett. p) in quanto, come peraltro ritenuto dalla stessa corte distrettuale, l’ultima conclusiva appropriazione è avvenuta in Italia, sicchè le precedenti distrazioni di somme sono solo dei frammenti progressivi della azione delittuosa e come tali irrilevanti ai fini della competenza territoriale, radicatasi esclusivamente nel territorio italiano.

3. Con un secondo motivo, la G. denuncia violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. T, per mancata indicazione nel provvedimento coercitivo che la riguarda del termine ultimo di efficacia dello stesso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato.

2. E’ da puntualizzare, in fatto, che l’ipotesi delittuosa in esame, secondo la ricostruzione offerta nel mandato e ripresa dalla Corte di appello, che la stessa ricorrente non contesta, è stata realizzata mediante l’abuso delle credenziali bancarie, che la G. aveva in virtù del suo rapporto di lavoro con la società UBA Baltjega; il possesso delle stesse (codice PIN e password) le hanno consentito di operare in via informatica sul conto corrente del datore di lavoro, acceso presso la filiale di (OMISSIS) della AB Bankas Snoras, trasferendo con tre distinte operazioni la somma complessiva di LTL 2.321.378,40 sul proprio conto corrente personale, accesso in Lituania presso la medesima Banca Ab Snoras.

3. In relazione a tale meccanismo, non può revocarsi in dubbio che la programmazione del delitto, nonchè la sua stessa esecuzione sono strettamente collegati alla presenza della donna in Lituania; è pacifico che il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente tiene consapevolmente un comportamento oggetti va mente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del proprietario. Se ne deve dedurre che l’intera vicenda ha avuto uno sviluppo extranazionale, concentrandosi le operazioni bancarie nel territorio lituano da dove il denaro, grazie alle modalità virtuali del collegamento sulla rete, è stato prelevato ed incanalato nel conto corrente personale della G.. Nè i termini della questione, ai fini della competenza, sono immutati dall’avere la Corte negata la consegna per l’ultimo bonifico, in quanto tale pronuncia, cristallizzatasi in favore della consegnanda, in realtà sopravvaluta un abusivo accesso informatico, ma non considera che comunque anche in questo segmento l’azione era solo virtualmente proveniente da un computer installato in territorio italiano, ma di fatto operante su un conto estero, così che il passaggio reale e concreto del denaro si è perfezionato in Lituania.

4. Parimenti infondata è la denunciata violazione dell’art. 18, lett. e) e t), per carenza di motivazione del provvedimento cautelare interno in ordine alla indicazione del termine di efficacia della carcerazione preventiva e per la mancata indicazione dell’esistenza di limiti massimi nell’ordinamento processuale penale lituano.

5. In vero costituisce dato, ormai acquisito al patrimonio giuridico formatosi sulle tematiche del mandato di arresto europeo, secondo cui nella Repubblica Lituana in base al nuovo codice di procedura penale del 2005 sono operativi specifici termini di durata massima della custodia carceraria preventiva fino all’emissione della sentenza di primo grado, variabili a seconda della gravita del reato da quattro a quindici mesi, estensibili di ulteriori tre mesi con provvedimento del giudice istruttore (cfr. Calvanese, Problematiche attuative del mandato di arresto europeo, in Cass. Pen. 2007/5, pp. 1926 ss. Sez. 6, Sentenza n. 12665 del 19/03/2008).

6. Nè la mancata indicazione di un termine nel provvedimento emesso dalla autorità interna, pone nel nulla le garanzie de libertate dell’indagato, posto che, comunque, la legge determina esplicitamente i limiti della carcerazione, che in caso di superamento, legittimano l’esperimento di rimedi previsti dall’ordinamento. E’ stato affermato dalla nota pronuncia 30 gennaio 2007 n. 4614, che la disposizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e non richiede affatto che il giudice nazionale ricerchi nel sistema straniero garanzie identiche a quelle previste nell’ordinamento italiano, ma che si proceda a "verificare, ai fini della consegna, se nella legislazione dello Stato membro di emissione in mancanza della fissazione esplicita di un termine di durata della custodia cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, un limite temporale implicito sia comunque desumibile da altri meccanismi processuali". 7. E’ evidente, dunque, che non sussiste sotto nessun profilo la denunciata genericità del mandato, essendo del pari prive di fondamento le rimanenti osservazioni circa la finalità del mandato di assicurare la presenza della G. in Lituania solo a fini istruttori e non anche per il giudizio, in quanto frutto di una limitata quanto personale lettura dell’atto, che invece è esplicitamente finalizzato alla consegna ai fini processuali della indagata, per il tempo necessario – nei limiti sopra indicati – al giudizio.

8. In conseguenza del rigetto, la G. è da condannare al pagamento delle spese processuali.

9. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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