T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-04-2011, n. 3210 forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di non idoneità agli accertamenti dell’efficienza fisica, relativi al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 5083 volontari in ferma prefissata nelle Forze Armate, perché nella corsa piana di 2.000 metri ha superato il tempo massimo consentito di 13 minuti avendo impiegato 13 minuti e 13 secondi;

Considerato che la ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che la prima censura dedotta, con la quale si eccepisce la illegittima composizione della Commissione esaminatrice per la mancata presenza di un componente di sesso femminile, non appare condivisibile in quanto l’assenza di una componente donna nella commissione di concorso non assume un rilievo autonomo in ordine alla posizione delle singole partecipanti di sesso femminile, e può essere dedotta come vizio soltanto se accompagnata da qualche circostanza "che evidenzi un comportamento dell’Amministrazione globalmente inteso ad attivare pratiche discriminatorie ai danni delle concorrenti" (cfr. CONS. STATO – SEZ.V – n. 5572 del 23 ottobre 2007 – CONS. STATO – SEZ.V – n. 3184 del 6 giugno 2002);

Considerato che, successivamente al deposito da parte dell’Amministrazione resistente della documentazione richiesta con la precedente ordinanza istruttoria n. 1360 del 6 ottobre 2010 di questa Sezione, la ricorrente ha notificato in data 8 gennaio 2011 motivi aggiunti con i quali ha contestato le risultanze relative alle modalità di svolgimento della prova sostenuta dalla stessa;

Considerato che dall’esame della suddetta documentazione non si riscontra il lamentato errore da parte della Commissione nella valutazione della prova (corsa piana 2.000 metri) effettuata dalla ricorrente, la quale, seppure di poco, ha superato il limite massimo consentito per lo svolgimento della prova stessa;

Considerato che le risultanze del verbale di accertamento delle prove di efficienza fisica debbono ritenersi veritiere, a meno che non vengano contestate con querela di falso che, nella fattispecie, non risulta esperita;

Considerato, infine, che non sussiste il lamentato difetto di motivazione dell’impugnato giudizio di non idoneità, atteso che esso contiene tutti gli elementi idonei a giustificarlo in ragione della particolare natura della prova, corsa piana di 2.000 metri, per cui la motivazione si basa sulla mancata conclusione da parte della ricorrente della suddetta prova nel tempo massimo consentito;

Conclusivamente il ricorso ed i successivi motivi aggiunti vanno respinti, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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