Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 15-04-2011, n. 15477 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che S.F. ricorre per cassazione contro l’ordinanza 23 novembre 2011 con la quale il Tribunale Roma aveva rigettato la richiesta di riesame contro il provvedimento 8 novembre 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina che aveva disposto la custodia cautelare in carcere del ricorrente quale persona gravemente indagata del delitto di cui al D.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, per avere detenuto a fini di spaccio un ovulo contenente hashish ed un frammento della stessa sostanza pari a grammi 10,08, nonchè ulteriori 43 ovuli contenenti grammi 439 d hashish ed una tavoletta di sostanza dichiarata essere LSD;

che il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari, per avere ritenute il giudice a quo, quelle di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), nonostante la mancanza di precedenti penali e la positiva condotta di vita del ricorrente precedente al fatto, nonchè l’assenza di ogni motivazione sulla impossibilità di sostenere le esigenze cautelari mediante l’adozione di misure meno gravose della custodia in carcere;

che, con atto depositato il 4 aprile 2011, lo S. ha rinunciato al ricorso per avere conseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, risultato cui tendeva il ricorso;

ritenuto che il ricorso deve considerarsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse avendo ottenuto il ricorrente il risultato divisato con l’atto di impugnazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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