Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 15-04-2011, n. 15475

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con nota in data 14.02.2011 il Ministro della Giustizia trasmetteva richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata il 30.12.2010 dalle autorità Giudiziarie della Repubblica di Polonia, ed in particolare dalla Procura Regionale di Cracovia, per la designazione della Corte d’appello competete per l’esecuzione, ex art. 724 c.p.p., trattandosi di atti che devono essere compiuti in più distretti di corti d’appello. Dalla documentazione inviata risulta, invero, che il procedimento è a carico di ignoti per truffa ai danni di tale J.S. e che gli atti richiesti riguardano località ricadenti nei distretti delle Corti d’appello di Milano e Venezia.- 2. Deve essere indicata la competenza della Corte d’appello di Venezia.- Ed invero, in materia, è criterio ragionevole di questa Corte di legittimità – peraltro conforme al chiaro dettato normativo – adottare in principalità il parametro relativo al numero degli atti richiesti e sussidiariamente, in caso di parità, quello connesso all’importanza degli stessi. Orbene, applicando nella fattispecie tali criteri, poichè gli atti da compiere risultano in maggior numero interessare località comprese nell’ambito del distretto della Corte d’appello di Venezia, e comunque appaiono più rilevanti (in particolare l’escussione del teste P.L.), va indicata la competenza della Corte veneta.- La rogatoria va quindi assegnata alla competenza della Corte d’appello di Venezia (che, ovviamente, potrà poi delegare l’esecuzione di singoli atti ex art. 725 c.p.p.).
P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Venezia cui dispone trasmettersi gli atti. Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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