Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-07-2011, n. 15196

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missibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

L’Avvocato Monica Genovese ha chiesto al Giudice dell’udienza preliminare di Palermo la liquidazione dei compensi per l’attività prestata, quale difensore di fiducia di F.F., nell’ambito di un procedimento penale.

L’adito G.U.P. di Palermo, con provvedimento depositato in data 3 giugno 2008, ha liquidato la somma di Euro 450,00, oltre I.V.A. e C.P.A..

Avverso detto provvedimento il F. ha proposto ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il Presidente del Tribunale di Palermo, con ordinanza depositata il 6 novembre 2008 e comunicata il 1 dicembre 2008, ha rigettato il ricorso.

Per la cassazione di detta ordinanza l’Avvocato Genovese, quale difensore di fiducia del F., ha proposto ricorso, con atto non notificato ad alcuno e depositato nella cancelleria del giudice a quo in data 11 dicembre 2008.

Il ricorso è affidato a due motivi – privi del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – con i quali si denuncia violazione di legge e vizi di motivazione.

La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 10 giugno 2010, all’esito della quale questa Corte, con ordinanza n. 16471 del 2010, rilevato che il ricorso, conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, era stato proposto nelle forme del rito penale e che, invece, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 19161 del 2009, lo stesso doveva essere proposto nelle forme del rito civile, ha assegnato alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della medesima ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, e il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

La trattazione del ricorso è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 22 marzo 2011.
Motivi della decisione

Rileva preliminarmente il Collegio che dalla certificazione della Cancelleria in data 19 gennaio 2011, emerge che nei termini indicati nell’ordinanza interlocutoria n. 16471 del 2010 non risulta essere stato presentato alcun ricorso con le forme del rito civile.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, in difetto della instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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